Assenze nella scuola, un utile casistica
Oggi presentiamo un utile riepilogo
delle disposizioni che riguardano le assenze del personale della scuola dovute
a malattia, ricovero o periodi di convalescenza (e altre assenze dovute a casi
particolari); i casi in cui bisogna operare la trattenuta di legge; quali
assenze concorrono al periodo di comporto e per quali non va disposta la visita
fiscale.
Il periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non
sono soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai
fini del superamento del periodo di comporto in quanto il CCNL/2007 prevede che
esclusivamente le assenze
per gravi patologie (art. 17 comma 9) e per infortunio sul lavoro (art. 20
comma 1) non vengono computate ai fini del limite massimo del diritto
alla conservazione del posto.
Giova ricordare che la Corte di
Cassazione con sentenza n. 1436/1998 ha stabilito che la nozione di “ricovero”
è limitata ai casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione
pertanto delle situazioni contingenti.
Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).
Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).
In questo caso il day hospital e la
successiva convalescenza ricondotta nel certificato medico all’intervento
subito non saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del
decreto n. 112/2008 (i giorni saranno comunque computati ai fini del
superamento del periodo di comporto).
Per ciò che riguarda invece
l’accertamento della malattia attraverso la
visita fiscale, l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporla fin dal primo giorno è
riferito al solo caso di assenze che si verifichino nelle giornate
immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno
dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra
festività).
Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità.
Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità.
In sintesi:
Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
§ Assenze dovute ad
infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
§ Assenze per malattia
dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause
di servizio;
§ Ricovero ospedaliero,
in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la
degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della
notte);
§ Ricovero domiciliare
certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del
ricovero ospedaliero;
§ I day-hospital;
§ Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle
terapie salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione
anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie
salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).
I periodi di assenza per convalescenza
che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento
effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i
quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante
pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente
la prognosi dall´intervento subito in ospedale).
Nota bene
La Corte Costituzionale con sentenza n.
120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso
di assenze per malattia.
Pertanto, la decurtazione retributiva:
Pertanto, la decurtazione retributiva:
§ È relativa ai primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni
di assenza per malattia nel corso dell’anno;
§ Opera per ogni
episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche
se l’assenza si protrae per più di dieci giorni;
§ Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a
partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le
indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo
trattamento accessorio variabile;
§ Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire
dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento
accessorio variabile;
In merito alla trattenuta da non
applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero
ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto
traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il
Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008, ha
affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge
alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso
stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole
previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con
ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.
Ciò che indica la Funzione Pubblica è da
applicare anche al personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il
parere parla di “rinvio
dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la
regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”, così come appunto
prevede anche il CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.
Non a caso nel 2009 la nota del MEF
Prot. n. 27553 ribadisce: “…il trattamento accessorio oltre che per gli
infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio,
i ricoveri ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi
che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di
convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento
effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i
quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante.”
Pertanto nessuna decurtazione deve
essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma
anche al post ricovero.
Non si procede alla visita fiscale nei
seguenti casi:
§ Patologie gravi che
richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per
l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso
causale con la terapia stessa es. postumi della terapia);
§ Infortunio sul lavoro,
se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
§ Malattie riconosciute
dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di
Verifica per le cause di servizio;
§ Stati patologici
sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. La patologia invalidante dev’essere
riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le
normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il
certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra
invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi
clinica;
§ Qualora il dipendente
sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito
di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di
riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non,
successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame
ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
§ Nei confronti dei
dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo
di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte
per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può
invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
§ Nei confronti dei
dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite
specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come
ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta
visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del
dipendente).
Nota bene
Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.
Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.
Come precisato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n. 12567, il dipendente pubblico
esente dall’obbligo di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso
all’Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella
documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale
dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che
giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.
In caso contrario, anche se
l’Amministrazione richiede l’accertamento fin dal primo giorno di malattia,
nessuna sanzione è prevista per il dipendente esente da reperibilità che il
medico dell’ASL non trova in casa.
Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.
Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.
Basterebbe questo pensiero a far
ritenere al Dirigente scolastico la non necessità di una norma che regoli il
caso.
Non concorrono alla determinazione del
conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per
il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD):
§ Le assenze dovute ad
infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
§ I giorni di ricovero
ospedaliero o di day-hospital solo se collegati alla somministrazione di
terapia salvavita per gravi patologie la cui certificazione avvenga ex post da
parte della ASL o della struttura convenzionata;
§ Le assenza dovute alle
conseguenze certificate delle terapie.
Concorrono alla determinazione del
conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
§ Tutte le assenze di
malattia non ricomprese nei casi sopra elencati es. le infermità dipendenti da
causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), il ricovero
ospedaliero, il day hospital, i periodi di convalescenza, le visite
specialistiche se imputate a malattia.
Nota bene
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Durante tale periodo:
§ I primi 9 mesi di
assenza sono interamente retribuiti;
§ Nei successivi 3 mesi
la retribuzione viene decurtata del 10%;
§ Negli ultimi 6 mesi la
retribuzione viene decurtata del 50%.
§ L’eventuale ulteriore
periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza retribuzione.
Al personale assunto a tempo determinato
fino al 30/6 o 31/8 spetta la conservazione del posto per un periodo non
superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo
è così retribuito:
§ Il primo mese è
intermente retribuito;
§ Nel secondo e terzo
mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
§ Per i restanti 6 mesi
si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Al personale assunto a tempo determinato
per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico
pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.
È utile una precisazione: è il
particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o
parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.
La gravità della patologia deve
necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro
natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti per il dipendente.
Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante
sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.
Ne consegue che l’assenza per malattia
retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di
ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze
certificate delle terapie.
Pertanto ogni altro periodo di malattia
non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.
ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE.
Nei casi di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal calcolo del
periodo di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital, anche quelli legati alle terapie certificate dalla competente
ASL: pertanto, per tali assenze, spetta l’intera retribuzione. Tuttavia, è
necessario che la competente ASL certifichi in maniera chiara e inequivocabile
che il docente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi
di durata di tale invalidità.
La normativa che disciplina specificamente le assenze per
gravi patologie (artt. 23 comma 8 bis del CCNL
26.5.1999 e 17 comma 9 del CCNL del 24.7.2003), per le quali, come si è detto, è prevista
la retribuzione intera e l’esclusione dal consueto computo dei
limiti massimi di assenza per malattia, non definisce con esattezza le “gravi
patologie”, lasciandone nel generico la dizione nell’affermare
che si deve trattare di gravi patologie. Peraltro, la gravità della
patologia non può essere rimessa alla valutazione
discrezionale del Dirigente Scolastico, ma deve essere accertata e
certificata dalla competente ASL. Inoltre, la gravità della patologia deve essere collegata all’effettuazione
di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento
possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il docente. Pertanto, nella certificazione che
il docente deve esibire, non solo deve essere espressamente dichiarato che si
tratta di una grave patologia, ma deve essere anche specificato il tipo di terapia adottato.
Tale certificazione deve essere rilasciata da medici dell’ASL, che
si tratti del medico di famiglia o dello specialista che opera presso gli
ambulatori ASL: non è idonea, invece, la certificazione
rilasciata dal medico specialista al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale.
Si ritiene utile pubblicare di seguito l’elenco
delle malattie considerate croniche ed invalidanti ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera a) del
D.Lgs del Ministero della Sanità del 29 aprile 1998 n. 124.
ACROMEGALIA e GIGANTISMO
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA da AUTOIMMUNIZZAZIONE
ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA
ARTRITE REUMATOIDE
ASMA
CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE
COLITE ULCEROSA e MALATTIA DI CROHN
DEMENZE –
DIABETE INSIPIDO
DIABETE
MELLITO
DIPENDENZA da SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE e da
ALCOOL
EPATITE CRONICA (ATTIVA)
EPILESSIA –
FIBROSI CISTICA
GLAUCOMA
INFEZIONE da HIV
INSUFFICIENZA
CARDIACA
INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA
IPERCOLESTEROLEMIA
FAMILIARE ETEROZIGOTETIPO II a e II
b
IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA
IPRECOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA
IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III
IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO
IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE)
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
MALATTIA DI ALZHEIMER
MALATTIA DI SJOGREN
IPERTENSIONE
ARTERIOSA
MALATTIA O SINDROME DI CUSHING
MIASTENIA GRAVE – MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO
MORBO DI BUERGER
MORBO DI PAGET
MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI
NANISMO IPOFISARIO
NEONATI PREMATURI IMMATURI A TERMINE CON RICOVERO IN
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
NEUROMIELITE OTTICA
PANCREATITE CRONICA
PSICOSI
PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)
SCLEROSI MULTIPLA - SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA)
SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA
TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO
SOGGETTI
AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE
ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU’ ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL’AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL’ETA’
RISULTANTE DALL’APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI
VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’
FUNZIONALI
SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (CUORE, RENE, POLMONE,
FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)
SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA
SPONDILITE ANCHILOSANTE
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)
TIROIDITE DI HASHIMOTO.
Sono elencate in rosso le
patologie ritenute comuni e non gravi dal docente che viceversa danno luogo a
maggiori tutele
di Paolo Pizzo (segreteria provinciale
UIL scuola Catanzaro)
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