lunedì 20 ottobre 2014

Gli esami di Stato e la valutazione del lavoro degli insegnanti




Gli esami di Stato e la valutazione del lavoro degli insegnanti




Il ritorno alle commissioni tutte interne per gli esami di maturità sta suscitando molte polemiche: che senso ha, infatti, un esame in cui gli insegnanti finiscono per giudicare loro stessi e il loro operato, senza un confronto con valutatori esterni? Tanto varrebbe eliminare l’esame e affidare il voto di maturità allo scrutinio finale.

Ma bisogna non solo valutare le conseguenze immediate, bensì anche quelle di lunga scadenza, che, come fa notare Mariangela Bastico, ex viceministro dell’Istruzione, potrebbero essere devastanti: “In verità, la scelta di commissioni tutte interne (ad eccezione del Presidente) determina di fatto l’assoluta irrilevanza dell’esame di Stato, preparandone la sua abolizione e la conseguente eliminazione del valore legale del titolo di studio.









Questa scelta è stata più volte tentata dai governi di centro destra, ma mai portata a compimento, in quanto modificherebbe strutturalmente il sistema nazionale di istruzione, affidandolo ad una logica di mercato, in cui scuole pubbliche e private gareggerebbero per conquistare studenti, la cui selezione verrebbe fortemente condizionata dalla situazione economica e sociale della famiglia di origine"

Invece però di pensare a tali drammatiche conseguenze, che lederebbero il sacrosanto diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione, il problema diventa il risparmio sulla pelle dei commissari interni: “Di questo si deve ragionare quando si annunciano scelte sugli esami di maturità, e non tanto del possibile risparmio di 180 milioni (così sono stati quantificati) per il pagamento dei commissari e del presidente di commissione".









L’ottica del risparmio, dunque, indiscriminatamente applicato, non paga. Eppure proprio la Giannini a Palermo ha utilizzato nei giorni scorsi una inquietante metafora: “Con quello che risparmieremo si potranno mettere in pratica investimenti necessari che finora non sono stati fatti. Bisogna uscire dai clichè, tagliando i rami secchi si sceglie dove risparmiare e il risparmio è produttivo".

Tagliare i rami secchi? Nella scuola, dove gli investimenti sono stati sempre minimi, se non inesistenti e da anni si nutre un proletariato intellettuale tenuto a bella posta nella miseria?







Insiste la Bastico: “ La spending review ha come obiettivo di ridurre le spese inutili ed improprie, gli sprechi dei vari settori della pubblica amministrazione, non di stravolgere in modo subdolo i caratteri strutturali e costituzionali dei sistemi pubblici, in particolare dell’istruzione.”
Con i commissari tutti interni siamo a un provvedimento incostituzionale, mettiamocelo bene in testa. Forse converrebbe stare un po’ più attenti alla Costituzione più bella del mondo …
La tecnica della scuola.



 

martedì 7 ottobre 2014

Education & Technology Days – 3 giorni per la scuola




Education & Technology Days – 3 giorni per la scuola 9,10 e 11 ottobre 2014 a Città della Scienza di Napoli.



Intrecciare le eccellenze della scuola italiana che funziona -con uno sguardo particolare ai legami con l’innovazione e la tecnologia- e moltiplicarle in territori nuovi e diversi, in tutto il Paese, da Nord a Sud.

Questa la formula di Smart Education & Technology Days – 3 giorni per la scuola”, l’evento, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, interamente dedicato alla scuola, ai suoi saperi ed alle sue sfide, che si terrà nei giorni 9,10 e 11 ottobre 2014 a Città della Scienza di Napoli.











Città della Scienza di Napoli, il primo museo interattivo italiano, realizza “Smart Education” per dare la parola alla scuola: in un articolato programma che affianca sessioni plenarie di discussione a workshop tematici e seminari, 8000 docenti da tutt’Italia si raccontano e raccontano al Paese in che direzione e su quali gambe si muove l’istruzione pubblica. Per tre giorni fittissimi saranno gli insegnanti a dare voce alla scuola “che va”, a quella parte, tutt’altro che residuale, dell’educazione pubblica in grado di elaborare modelli efficaci e tradurli in buone pratiche da condividere, ma anche di produrre una cultura della pedagogia innovativa, che utilizza in modo intelligente le nuove tecnologie.

Al centro della riflessione dell’edizione 2014 della “Smart Education & Technology Days” c’è infatti l’indagine sul rapporto tra educazione ed innovazione, tra apprendimento e tecnologia. Tutti i materiali e le best practices presentate dalla scuole in tema di didattica scientifica saranno pubblicate sul portale dedicato “Zona Scienze”, nato dalla collaborazione tra DeAgostini e Città della Scienza con l’obiettivo di diffondere le ricerche e le migliori esperienze didattiche in tema scientifico favorendo la discussione, le sinergie e l’arricchimento della didattica scientifica nelle scuole.










Accanto ai workshop e ai seminari, la “Smart Education & Technology Days” presenta una vasta area espositiva dedicata ad Istituzioni, Enti di ricerca, Università, aziende ed editori, qui i docenti possono incontrare direttamente il mondo dell’impresa, della produzione di beni e servizi rivolti alla didattica e coniugare le più avanzate proposte del settore alle proprie specifiche esigenze formative.

Novità di quest’anno sarà il “Picnic della Scienza e della Tecnologia”, uno spazio esclusivamente dedicato agli studenti che, selezionati tramite bando, potranno esporre proprie realizzazioni di esperimenti ed installazioni scientifiche e tecnologiche. “Smart Education” vuole essere, da quest’anno, anche un’occasione recuperare spazi per il protagonismo dei giovani e perché esso sia anche condiviso ed intrecciato con quello degli adulti.








L’ANIAT e la Tecnologia
allo Smart Education & Technology Days – 3 giorni per la scuola”

L'ANIAT è l'Associazione nazionale degli insegnanti dell'Area Tecnologica.Nata a Torino nel 1965 per aggregazione spontanea degli insegnanti di Applicazioni Tecniche e costituita ufficialmente nel 1967, è organizzata democraticamente con organi direttivi a livello nazionale, regionale e provinciale. La Presidenza Nazionale e la direzione operativa hanno sede in Torino. Gli organi ufficiali dell'Aniat:Consiglio Direttivo NazionaleCollegio Sindacale NazionaleConsiglio di Presidenza Nazionale ed il Collegio Nazionale dei Probiviri.

L'ANIAT, che non ha scopi di lucro, si propone di valorizzare la Cultura Tecnologica e gli insegnamenti scolastici di tutti gli ordini di scuola che ad essa fanno riferimento. Persegue, pertanto, obiettivi di carattere culturale, con iniziative tese a consolidare e a migliorare la professionalità docente, curando sia la formazione iniziale che quella in servizio. Tutela altresì gli interessi occupazionali, professionali ed economici degli insegnanti promuovendo all'occorrenza, nella salvaguardia della qualità del servizio scolastico prestato, adeguate e democratiche azioni rivendicative.









All'ANIAT è riconosciuta da sempre il ruolo di legittima rappresentante della categoria degli insegnanti dell'Area Tecnologica. In tale ruolo è stata presente al C.N.P.I. ed in vari Consigli Scolastici Provinciali e invitata a far parte delle varie commissioni che nel corso degli anni hanno provveduto alla formazione dei programmi di studi e di concorso e orari di insegnamento. Nel 2002 è stata riconosciuta soggetto qualificato alla formazione del personale della scuola dal Comitato Tecnico Nazionale del Ministero Istruzione Università e Ricerca e collabora dunque alle iniziative di formazione gestite direttamente dal MIUR e dall'Indire (per il triennio 2005-2008 vedi decreto ministerialedel 5 luglio 2005). Le iniziative formative promosse dall'ANIAT pertanto sono riconosciute dal MIUR e danno diritto all'esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'ANIAT organizza a livello nazionale e internazionale, regionale e provinciale: convegni (25 anni di CONV.E.T. e poi ANIATISSIMA Incontri) manifestazioni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, sperimentazioni, ricerche e dibattiti nonché visite didattiche e viaggi culturali. Dal 2002 ha attivato un corso universitario di Scienze della Formazione per insegnanti diplomati in servizio in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano, sezione di Piacenza.
ORGANI DI DIVULGAZIONE









AT Inform@scuola: quindicinale a carattere professionale informativo, normativo, legislativo, nato nel 1967; rappresenta la voce ufficiale dell'Associazione e costituisce la principale via di comunicazione con i propri soci, uscendo anche con numeri suppletivi per comunicazioni urgenti su: ordinanze, circolari, iniziative manifestazioni.
Cultura Tecnologica: mensile di didattica della tecnologia, informatica e nuove tecnologie didattiche, scienze dell'educazione, informazione tecnico-scientifica e cultura professionale in genere. Nata nel 1973, è pubblicata da settembre a giugno.

www.aniat.org: sito web aggiornato quotidianamente su notizie scolastiche, attività dell'Associazione ed eventi.

www.aniat.eu: una presenza in europa della nostra associazione volta a trovare e consolidare scambi con analoghe realtà presenti nei paesi a noi vicini.

Chi vuole usufruire del l’esonero scolastico può scaricare la Nota del MIUR che si allega.



 

 

giovedì 2 ottobre 2014

Assenze nella scuola, un utile casistica




Assenze nella scuola, un utile casistica


Oggi presentiamo un utile riepilogo delle disposizioni che riguardano le assenze del personale della scuola dovute a malattia, ricovero o periodi di convalescenza (e altre assenze dovute a casi particolari); i casi in cui bisogna operare la trattenuta di legge; quali assenze concorrono al periodo di comporto e per quali non va disposta la visita fiscale.
Il periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non sono soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai fini del superamento del periodo di comporto in quanto il CCNL/2007 prevede che esclusivamente le assenze per gravi patologie (art. 17 comma 9) e per infortunio sul lavoro (art. 20 comma 1) non vengono computate ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto.
Giova ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1436/1998 ha stabilito che la nozione di “ricovero” è limitata ai casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione pertanto delle situazioni contingenti.
Nel caso quindi un
referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).
In questo caso il day hospital e la successiva convalescenza ricondotta nel certificato medico all’intervento subito non saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 (i giorni saranno comunque computati ai fini del superamento del periodo di comporto).

Per ciò che riguarda invece l’accertamento della malattia attraverso la visita fiscale, l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporla fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).
Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità.
In sintesi:
Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
§  Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
§  Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
§  Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);
§  Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
§  I day-hospital;
§  Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle terapie salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).


I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).
Nota bene
La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.
Pertanto, la decurtazione retributiva:
§  È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
§  Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni;
§  Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
§  Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile;
In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.
Ciò che indica la Funzione Pubblica è da applicare anche al personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il parere parla di “rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”, così come appunto prevede anche il CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.
Non a caso nel 2009 la nota del MEF Prot. n. 27553 ribadisce: “…il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante.”
Pertanto nessuna decurtazione deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.


Non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:
§  Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia);
§  Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
§  Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
§  Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. La patologia invalidante dev’essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica;
§  Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
§  Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
§  Nei confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente).

Nota bene
Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.
Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n. 12567, il dipendente pubblico esente dall’obbligo di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.
In caso contrario, anche se l’Amministrazione richiede l’accertamento fin dal primo giorno di malattia, nessuna sanzione è prevista per il dipendente esente da reperibilità che il medico dell’ASL non trova in casa.
Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.
Basterebbe questo pensiero a far ritenere al Dirigente scolastico la non necessità di una norma che regoli il caso.
Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD):
§  Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
§  I giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital solo se collegati alla somministrazione di terapia salvavita per gravi patologie la cui certificazione avvenga ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata;
§  Le assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie.
Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
§  Tutte le assenze di malattia non ricomprese nei casi sopra elencati es. le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), il ricovero ospedaliero, il day hospital, i periodi di convalescenza, le visite specialistiche se imputate a malattia.



Nota bene
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Durante tale periodo:
§  I primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
§  Nei successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
§  Negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.
§  L’eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza retribuzione.
Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
§  Il primo mese è intermente retribuito;
§  Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
§  Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.
È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.
La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.
Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.





ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE.



Nei casi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal calcolo del periodo di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche quelli legati alle terapie certificate dalla competente ASL: pertanto, per tali assenze, spetta lintera retribuzione. Tuttavia, è necessario che la competente ASL certifichi in maniera chiara e inequivocabile che il docente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità.

La normativa che disciplina specificamente le assenze per gravi patologie (artt. 23 comma 8 bis del CCNL 26.5.1999 e 17 comma 9 del CCNL del 24.7.2003), per le quali, come si è detto, è prevista la retribuzione intera e lesclusione dal consueto computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non definisce con esattezza le gravi patologie, lasciandone nel generico la dizione nellaffermare che si deve trattare di gravi patologie. Peraltro, la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, ma deve essere accertata e certificata dalla competente ASL. Inoltre, la gravità della patologia deve essere collegata alleffettuazione di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il docente. Pertanto, nella certificazione che il docente deve esibire, non solo deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma deve essere anche specificato il tipo di terapia adottato. Tale certificazione deve essere rilasciata da medici dellASL, che si tratti del medico di famiglia o dello specialista che opera presso gli ambulatori ASL: non è idonea, invece, la certificazione rilasciata dal medico specialista al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale.

Si ritiene utile pubblicare di seguito lelenco delle malattie considerate croniche ed invalidanti ai sensi dellart. 5 comma 1, lettera a) del D.Lgs del Ministero della Sanità del 29 aprile 1998 n. 124.



ACROMEGALIA e GIGANTISMO

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA da AUTOIMMUNIZZAZIONE

ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA

ARTRITE REUMATOIDE

ASMA

CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE

COLITE ULCEROSA e MALATTIA DI CROHN

DEMENZE DIABETE INSIPIDO

DIABETE MELLITO

DIPENDENZA da SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE e da ALCOOL

EPATITE CRONICA (ATTIVA)

EPILESSIA FIBROSI CISTICA

GLAUCOMA

INFEZIONE da HIV

INSUFFICIENZA CARDIACA

INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA

IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTETIPO II a e II b

IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA

IPRECOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA

IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III

IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO

IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE)

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

MALATTIA DI ALZHEIMER

MALATTIA DI SJOGREN

IPERTENSIONE ARTERIOSA

MALATTIA O SINDROME DI CUSHING

MIASTENIA GRAVE MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO

MORBO DI BUERGER

MORBO DI PAGET

MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI

NANISMO IPOFISARIO

NEONATI PREMATURI IMMATURI A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

NEUROMIELITE OTTICA

PANCREATITE CRONICA

PSICOSI

PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)

SCLEROSI MULTIPLA - SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA)

SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO

SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELLAUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALLETA RISULTANTE DALLAPPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA FUNZIONALI

SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (CUORE, RENE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)

SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA

SPONDILITE ANCHILOSANTE

TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

TIROIDITE DI HASHIMOTO.
Sono elencate in rosso le patologie ritenute comuni e non gravi dal docente che viceversa danno luogo a maggiori tutele

di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro)