I NUOVI ORGANI COLLEGIALI NELLA SCUOLA!
Al
momento il ruolo degli organi collegiali della scuola non ha subito nessun
effetto ghigliottina ad opera della legge 107 se non alcune modifiche nella
definizione del Piano triennale dell’offerta formativa e nella costituzione del
comitato per la valutazione dei docenti cui la legge assegna una nuova funzione
di concorrenza nella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito.
Dopo
l’approvazione della Legge 107 quello che più preoccupa il mondo della scuola
sono le numerose deleghe conferite al Governo, come
vuoti da riempire, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
Anche il Testo Unico, D.Lgs. n.297 del 1994, sarà ritoccato e con una scontata
prevedibilità è naturale attendersi quindi un riordino degli Organi Collegiali
con relativi ruoli e compiti rinnovati.
Secondo
quanto leggiamo nel comma 181 della legge 107, il legislatore intende
mettere mano ad un’opera di articolazione, rubricazione, integrazione e
modifica delle disposizioni di legge; per arginare
possibili norme in conflitto con le nuove disposizioni ha pure inserito un
vezzoso comma 196 venendo così a sterilizzare le norme e le
procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto
dalla presente legge.
Allo
stato dell’arte, prima che un’onda anomala spazzi via questo stato di
trepidazione creato dalla Buona scuola, le cui parole risuonano adesso come un
mantra sociale dagli effetti devastanti, per procedere ad un censimento dei
ruoli e delle competenze degli Organi collegiali e poter agire ope legis, è
quanto meno essenziale conoscere gli ambiti d’azione entro cui
è possibile difendere i ruoli che la legge assegna ancora alla collegialità.
Prima che questa possa divenire, viste le deleghe concesse, solo un’usanza
passata.
Così è
importante scorticare all’interno della legge 107 quel che ancora resta,
insomma dell’agire nel rispetto degli organi collegiali e com’è ovvio che sia, separarlo dal
ruolo potenziato dei dirigenti scolastici.
Per
intenderci nella legge si possono rintracciare molti profili in cui la
collegialità perdura attiva ed inalterata. Il legislatore ha messo solo il
punto su talune prerogative spettanti unicamente al dirigente scolastico, ma
che al momento lasciano il tempo che trovano perché rimangono ancora evidenti
spazi di concertazione.
Nel
rispetto degli organi collegiali
Il
D.P.R. 275 del 1999, regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche,
definendo il coordinamento delle competenze, stabilisce che “gli organi
collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e
composizione”. “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel rispetto degli organi collegiali”(art.16);
lo stesso principio del rispetto verso gli organi di governo della scuola è
ribadito nel comma 2 dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, dedicato ai compiti
dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, dove sta scritto che “nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente
scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione
delle risorse umane”.
Al
momento la ratio della legge 107 lascia pressoché immutato il ruolo degli
organi collegiali; leggendo l’attuale comma 78, il legislatore ha chiaramente confermato che il dirigente scolastico, per
dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del
sistema di istruzione e garantire un’efficace ed efficiente gestione delle
risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, sia tenuto anche a
rispettare le competenze degli organi collegali.
Per
primo il comma 2 della legge 107 afferma infatti che sono le istituzioni
scolastiche a dover garantire la partecipazione alle decisioni degli organi
collegiali; la partecipazione è affermata come principio generale; di
conseguenza, per effetto di tale asserzione, le istituzioni scolastiche, intese
come espressione di tutte le sue componenti, concorrono alle decisioni, a
tutela appunto del principio espresso nel comma 2.
Le
istituzioni scolastiche intervengono in molte materie indicate nella legge e
rinvenibili nei vari commi:
- effettuano la programmazione triennale dell’offerta
formativa (comma 2) e le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle
attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano
il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di
posti dell’organico dell’autonomia (comma 6);
-
individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione
all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario
degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e
degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a
iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi (comma 7)
-
predispongono il piano triennale dell'offerta formativa (comma 12) con la
partecipazione di tutte le componenti dell’istituzione scolastica (comma 14),
salvo quindi seppur modificato per certi aspetti il ruolo del consiglio di
istituto ;
- possono promuovere nei periodi di sospensione dell'attività didattica,
insieme agli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e
con le realtà associative del territorio e del terzo settore, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività
educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli
edifici scolastici (comma 22);
-promuovono,
all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa azioni coerenti con le
finalità e i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale
per la scuola digitale di cui al comma 56 e i cui obiettivi da perseguire sono
indicati nel comma 58.
In
questi casi ed altri, poiché trattasi di materie ricadenti negli ambiti di
competenza delle istituzioni scolastiche, quand’anche non sia espressamente
detto, ogni intenzionalità e azione in tal senso, richiede legittimamente
l’intervento degli organi collegiali. La comunità scolastica con tutte le sue
componenti svolge ancora un ruolo “partecipativo” e ai sensi del comma 78, il
dirigente scolastico, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla
riorganizzazione del sistema di istruzione agisce nel “rispetto
delle competenze degli organi collegiali”.
L’unico
riferimento esplicito alla concertazione è dato nel comma 29 della legge 107:
“il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può
individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a
garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione
del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia
delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni”.
Perché
in questo caso il legislatore esprime chiaramente che sia necessaria una
concertazione con gli organi collegiali proprio in questi ambiti? Forse perché
c’è di mezzo l’utilizzo di finanziamenti esterni e le scelte operate in
sinergia con gli organi collegiali si tradurrebbero in un atto di trasparenza
dell’azione della Pubblica Amministrazione ? O semplicemente perché trattatasi
di una défaillance terminologica?
Nuovo ruolo assegnato agli organi collegiali nella definizione del PTOF
Punto
cruciale della mutata funzione degli organi collegiali si coglie precisamente
nell’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). La legge
107 introduce che :“ogni istituzione scolastica predispone, con la
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta
formativa”(comma 1, art.3).
A
rimodulare la costituzione del vecchio piano dell’offerta formativa è il comma
14 che novella l’articolo 3 dell’antesignano D.P.R. 275 del 1999;
il comma 14 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione
del Piano: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal
consiglio d'istituto”. Precedentemente era il consiglio di istituto a definire
gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di
gestione e di amministrazione.
Secondo
questa nuova prospettiva avanzata nella legge 107, prima che il collegio
docenti elabori il Piano è necessario che il dirigente
scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di
gestione e di amministrazione, che non sono più generali come nel
precedente articolo. Non si può dunque omettere che la definizione degli
indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico siano un punto
cruciale da cui partire per l’elaborazione del Piano e che tale disposizione,
imponga solo successivamente il passaggio deliberante nei due organi
collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. A quest’ultimo organo è stata ridotta la funzione di organo di indirizzo
anche se rimane vigente quanto indicato nel comma 6 del D.Lgs. n.165 del 2001:
“il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di
istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività
formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia
informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli
organi della istituzione scolastica”.
Non si
passi dunque all’elaborazione del Piano senza le determinazioni dirigenziali
che costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l’organo deputato
alla redazione potrà operare. Il dirigente non è il solo a
scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale sono “le
istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli
insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e
organizzative” (comma 6) e ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico
dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare”
(comma 7).
Le
istituzioni scolastiche decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di
potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare, ma
individuano altresì le risorse umane e strumentali necessarie alla
realizzazione del piano, espresse nell’organico dell’autonomia. Si intende che
queste scelte siano il frutto di una concorrenza collegiale, benché al
dirigente scolastico spetti definire gli indirizzi. Così, d’impatto, si ha come l’impressione che nella
sostanza i poteri dirigenziali siano contemperati da quella che si potrebbe
definire potestà delle istituzioni scolastiche. In sintesi, in certi ambiti
della legge nessuna diminutio dei poteri della collegialità.
Nuovo assetto del Comitato per la
valutazione dei docenti, comma 129 della legge 107
Rispetto
al collegio dei docenti e al consiglio di istituto, nel comitato per la
valutazione si assiste invece ad un nuovo assetto nella costituzione formale
dell’organo che si vede anche attribuito un ruolo nella definizione dei
criteri, ai fini della valorizzazione del merito; il comitato li individua
esaurendo lì la sua funzione di garante.
L’art.11
del D.Lgs. 297 del 1994, novellato dal comma 129 della legge 107, vede
l’entrata nel comitato di nuove figure provenienti non esclusivamente dal collegio
dei docenti ma da altre componenti della comunità
scolastica. L’organo, oltre ai due membri individuati nel collegio dei docenti,
si arricchisce di un membro del consiglio di istituto, di due rappresentanti
dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione,
un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il
secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; infine da un
componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Come
già anticipato, ai membri del comitato spetta adesso l’onere di individuare i
criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di determinate indicazioni
fornite nello stesso art.11. Si tratta però di un ambito d’azione ridotto
poiché l’organo è coinvolto solo nella fase decisoria della definizione dei
criteri, attribuendo il legislatore al solo dirigente scolastico, la primazia di
assegnare annualmente al personale docente un bonus per la valorizzazione del
merito (comma 127).
Nella
nuova regia del comitato, ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova, per il personale docente ed educativo, l’organo
collegiale è chiamato ad esprimere il proprio parere con una componente ridotta
ossia senza genitori e studenti, ma con la presenza del dirigente scolastico,
che lo presiede e con la rappresentanza dei
docenti e l’integrazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor; la
valutazione è di competenza del dirigente scolastico, ma lo stesso è tenuto a
sentire il comitato.
Al contrario il comitato opera con la presenza di tutte le componenti per
la valutazione del servizio di cui all’art.448 del D.Lgs. 297 del 1994,
previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio
di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e
il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il
comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale
docente, di cui all'articolo 501 del decreto di cui sopra.
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