venerdì 6 gennaio 2017

La chiamata diretta secondo la CGIL scuola dopo l'intesa del 29 dicembre


Premessa

L’intesa sottoscritta al MIUR il 29 dicembre 2016 è il punto di approdo di una serie di incontri politici richiesti unitariamente dalla FLC CGIL, Cisl scuola, Uil scuola e Snals, avviati con il precedente Capo di Gabinetto della Ministra Giannini e proseguiti poi con la nuova Ministra Fedeli e il nuovo Capo di Gabinetto dott.ssa Bono. Tale esito si collega anche all’accordo sul Pubblico Impiego sottoscritto dalle Confederazioni Sindacali con il precedente Governo il 30 novembre 2016 nel quale il Governo si è impegnato a ripristinare un nuovo equilibrio tra legge e contratto, a favore di quest’ultimo, nelle materie riguardanti il rapporto di lavoro. Si è trattato, in definitiva, del primo banco di prova sulla concreta applicazione di tale accordo, pur in assenza, ad oggi, di una modifica legislativa riguardante il testo unico sul pubblico impiego D.lgs 165/01 come modificato dal D.lgs 150/09 (cosiddetta legge Brunetta). L’esito è particolarmente importante e positivo dal momento che, con questa intesa, sono stati di fatto superati alcuni vincoli legislativi riguardanti la mobilità contenuti non solo nella legge 107/15 (quali l’obbligo alla mobilità solo su ambito territoriale oppure le modalità di assegnazione dei docenti titolari su ambito alle scuole), ma anche nella precedente legge 128/2013 (riguardo al blocco triennale per la mobilità interprovinciale per i neo assunti).

Nella trattativa che ora si avvia sul testo del CCNI saranno affrontati tutti i problemi specifici riguardanti la mobilità di tutto il personale della scuola, docenti, educatori e personale ATA, che l’intesa non ha trattato, occupandosi esclusivamente dei principali nodi politici che impedivano l’avvio del confronto sulla mobilità docenti.

I contenuti dell’Intesa

Per ciascun grado di scuola la mobilità avverrà in una unica fase, comprensiva prima della mobilità nell’ambito della provincia, poi tra province diverse. Si tratta di una grande semplificazione rispetto alle 8 diverse fasi dello scorso anno dovute ai vincoli imposti dalla legge 107/15 che hanno provocato i numerosi errori che ci sono stati. Questa semplificazione consentirà tra l’altro, come accadeva negli anni passati, di poter ottimizzare i posti che si andranno a liberare nella successiva mobilità verso altra provincia, oppure nella mobilità professionale, a beneficio della mobilità provinciale.

Tutti i docenti, senza distinzione alcuna tra neo immessi in ruolo (ivi compresi gli assunti 2016-2017) o già in ruolo ante legge 107/15, potranno partecipare sia alla mobilità provinciale che a quella interprovinciale, in deroga al blocco triennale.

Tutti i docenti, in un unico modulo di domanda, avranno a disposizione “15 righe”, ovvero potranno esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze. Sarà possibile esprimere liberamente, a seconda delle scelte e delle convenienze di ciascuno e in ciascun grado di scuola, sia preferenze di singole scuole (ma fino ad un numero massimo di 5), che di ambito o di provincia. Non ci saranno più le preferenze sintetiche quali il comune o il distretto scolastico e coloro che vorranno avere il massimo di opportunità a trasferirsi, magari perché attualmente titolari lontano della propria residenza, potranno indicare anche 15 ambiti o 15 province diverse (oppure un mix degli uni e delle altre). Chi, al contrario, non intende diventare titolare su ambito potrà indicare esclusivamente preferenze su scuola, fino ad un massimo di 5. Questa possibilità è data non solo ai docenti titolari su scuola ma anche a coloro che sono attualmente titolari su ambito, senza alcuna distinzione tra mobilità provinciale o interprovinciale. Di fatto è stato superato in toto quanto disposto nella seconda parte del comma 73 della legge 107/15.

I docenti che vengono individuati perdenti posto (con regole che saranno concordate successivamente nel testo del CCNI da definire nelle prossime settimane) avranno l’opportunità di partecipare alla mobilità volontaria come tutti e con le stesse regole.

Qualora non vengano soddisfatti su nessuna delle preferenze indicate, saranno trasferiti d’ufficio ma solo su scuola (con il criterio della viciniorietà) e non su un ambito, (come invece prevedeva lo stesso comma 73 della legge 107/15) e solo nella provincia di attuale titolarità.

Il 60% dei posti che residueranno dopo la mobilità provinciale (quindi dopo avere riassorbito anche l’eventuale esubero di ciascuna provincia) verranno destinati alle nuove immissioni in ruolo per il 2017-2018; il 30% sarà riservato ai trasferimenti da fuori provincia, il restante 10% alla mobilità professionale. Tale ripartizione, che avrà validità esclusivamente per il prossimo anno e verrà eventualmente rivista negli anni successivi, ha lo scopo di favorire da un lato le assunzioni in ruolo in ciascuna provincia, dall’altro anche la mobilità tra province che il tavolo ha unanimemente ritenuto per il prossimo anno prioritaria rispetto alla mobilità professionale (NB: si ricorda che negli anni passati ai trasferimenti da diversa provincia veniva riservata la “metà del 50% dei posti disponibili”, ovvero il 25% dei posti totali).

Verranno riviste anche le tabelle di valutazione dei punteggi (sia per docenti, educatori e Ata), relativamente alla sola mobilità volontaria, al fine di riconoscere “pari dignità” al servizio prestato nelle scuole statali, indipendentemente se con contratto a tempo indeterminato, determinato o in ruolo diverso.

Nell’intesa è stato infine previsto che le procedure per l’assegnazione dagli ambiti alle scuole (la cosiddetta “chiamata diretta” o “chiamata per competenze” della L. 107/15), saranno uguali su tutto il territorio nazionale per garantire trasparenza ed imparzialità e saranno definite in un accordo distinto, da sottoscrivere contestualmente a quello definitivo sulla mobilità. I requisiti che le scuole potranno indicare verranno stabiliti a livello nazionale in un elenco allegato all’accordo e dovranno essere deliberati dal collegio docenti di ogni singola scuola in coerenza con il PTOF o con la revisione dello stesso, in relazione ai posti assegnati a ciascuna scuola in organico. In assenza di delibera da parte del collegio docenti la scuola non potrà procedere a conferire alcun incarico e alla copertura dei posti rimasti vacanti dovrà provvedere l’USR sulla base del solo punteggio della mobilità.

Questi sono gli aspetti più rilevanti che l’Intesa ha preso in esame. Tutte le altre problematiche connesse al rinnovo del CCNI verranno affrontate nel prosieguo della trattativa che dovrà tra l’altro occuparsi, in coerenza con la revisione della tabella, del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato continuativamente sul posto di sostegno ai fini del computo dell’obbligo di permanenza quinquennale; della specificità della mobilità professionale straordinaria sui licei musicali; della revisione delle precedenze di legge, tenuto conto dell’eliminazione dei comuni come preferenza sintetica e della presenza di ambiti territoriali comprendenti più comuni e di quelli sub-comunali nelle grandi città.

L'apertura del tavolo negoziale è prevista presumibilmente per il 9/10 gennaio 2017.

martedì 11 ottobre 2016

AMERIGO VESPUCCI E LA SCOPERTA DELL'AMERICA!

AMERIGO VESPUCCI E LA SCOPERTA DELL'AMERICA!

Amerigo durante il suo secondo viaggio si rende conto, anche con le conoscenze del tempo, che tra l'Europa e l'Asia c'era qualcosa di molto grosso!
Osservava  attentamente il cielo, e la notte del 23 agosto del 1499, durante il suo secondo viaggio scrisse:

« In quanto alla longitudine dico che per conoscerla incontrai moltissima difficoltà che ebbi grandissimo studio in incontrare con sicurezza il cammino che intraprendemmo. Tanto vi studiai che alla fine non incontrai miglior cosa che vedere e osservare di notte la opposizione di un pianeta con un altro, e il movimento della luna con gli altri pianeti, perché la Luna è il più rapido tra i pianeti come anche fu comprovato dall'almanacco di Giovanni da Monteregio, che fu composto secondo il meridiano della città di Ferrata concordandolo con i calcoli del Re Alfonso: e dopo molte notti passate ad osservare, una notte tra le altre, quella del 23 agosto 1499, nella quale vi fu una congiunzione tra la Luna e Marte, la quale congiunzione secondo l'almanacco doveva prodursi a mezzanotte o mezz'ora prima, trovai che all'uscire la Luna dal nostro orizzonte, che fu un'ora e mezza dopo il tramonto del Sole, il pianeta era passato per la parte di oriente, dico, ovvero che la luna si trovava più a oriente di Marte, circa un grado e qualche minuto, e alla mezzanotte si trovava più all'oriente quindici gradi e mezzo, dimodoché fatta la proporzione, se le ventiquattrore mi valgono 360 gradi, che mi valgono 5 ore e mezza? Trovai che mi valevano 82 gradi e mezzo, e tanto distante mi trovavo dal meridiano della cibdade de Cadice, dimodoché assignando cada grado 16 e 2/3 leghe, mi trovavo 1374 leghe e 2/3 più ad occidente della cibdade de Cadice. »


« La ragione per la quale assegno ad ogni grado 16 leghe e 2/3 è perché secondo Tolomeo e Alfagrano, la Terra ha una circonferenza di 6.000 leghe, che ripetendosi in 360 gradi, corrisponde ad ogni grado a 16 leghe e 2/3 e questa proporzione la provai varie volte con il punto nave di altri piloti cosicché la incontrai vera e buona. »

In seguito a questi ragionamenti vari astronomi e cosmografi dell'epoca e delle epoche successive riconobbero che Vespucci aveva inventato come verificare una longitudine con il metodo della distanza lunare. Ad esempio nel 1950, l'astronomo del Vaticano, il professor Stein, disse: «Mi meraviglia che fino ad oggi nessuno abbia verificato le osservazioni fatte da Vespucci nella notte del 23 agosto 1499, dove calcolava la posizione relativa di Marte e della Luna in quell'epoca».

Da tutto ciò si evince che Vespucci sapeva benissimo dove si trovasse, ed era in grado più di ogni altro di fare il punto nave con precisione quasi assoluta.

E ad agosto li nella Patagonia è pieno inverno vicino al polo sud

Citazione|Navigammo fino ad incontrare che il Polo meridionale si elevava cinquantadue gradi sopra l'orizzonte, in termini che già non potevamo vedere la Orsa maggiore né la minore. Il 3 di aprile ci fu una tormenta così forte che ci fece ammainare le vele, il vento era di levante con onde grandissime e aria tempestosa. Così forte era la tempesta che tutta la ciurma stava in gran temore. Le notti erano molto lunghe, quella del 7 di aprile fu di quindici ore, perché il sole stava alla fine di Ariete e in questa regione era inverno. Nel bel mezzo della tempesta avvistammo il 7 di aprile una nuova terra, che percorremmo per circa venti leghe, incontrando delle coste selvagge, e non vedemmo in essa nessun porto, ne gente, credo perché il freddo era così intenso che nessuno della flotta poteva sopportarlo. Vedendoci in tale pericolo e tale tempesta, che appena si poteva vedere una nave dall'altra, tanto erano alte le onde, accordammo fare segnali per riunire la flotta e lasciare queste terre per rientrare verso il Portogallo.

martedì 4 ottobre 2016

I CONSENSI DI RENZI!

I CONSENSI DI RENZI!

Dopo il flop della 107, dei trasferimenti mal gestiti, il concorsone abborracciato  e l'avvio caotico dell'anno scolastico arriva il colpo di teatro degli organici!

Sempre più alla ricerca di consensi per il referendum, il governo spara le ultime cartucce! Rastrellare 25 mila cattedre da elargire contro il no a muro duro del MEF!

Le norme, con tanto di relazione illustrativa e relazione tecnica, sono all'esame di Palazzo Chigi. Una lista di priorità sui cui investire nella legge di stabilità sul fronte scuola. Una lista che però non ha avuto l'avallo del ministero dell'economia, Ragioneria generale dello stato.

Che su alcuni interventi la pensa in modo opposto. Tanto da aver presentato una sua controrelazione. Uno dei punti più caldi del confronto-scontro tra Economia e Istruzione è l'operazione di trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto: si tratta di dare stabilità a circa 25 mila cattedre, di cui 6-7 mila per il sostegno, che si costituiscono a ogni settembre per poi sparire a fine anno scolastico.

Cattedre che possono andare, fin quando sono in organico di fatto, solo a supplenze su cui sono vietate non solo le assunzioni ma anche i trasferimenti. Le supplenze in questione sono tra l'altro fino al termine di lezioni, di lunga durata e dunque incorrono in quel divieto stabilito dalla Corte di giustizia europea che ha dichiarato incostituzionale la copertura attraverso lavoro instabile di posti stabili. Abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Una lancia in più all'arco del ministro dell'istruzione, Stefania Giannini, che ha presentato alla presidenza del consiglio l'ipotesi di trasformare tutte le cattedre di fatto in diritto. Operazione che secondo le stime di viale Trastevere costa circa 200 milioni di euro, l'equivalente delle retribuzioni per i mesi di luglio e agosto che oggi non vengono pagate ai supplenti. Per l'Economia invece il costo è ben diverso, perché si tratterebbe di portare a bilancio una spesa fissa che ad oggi non lo è. Una spesa fissa e che ogni anno cresce, grazie alle ricostruzioni di carriera e agli scatti: tra i 700 e gli 800 milioni. Le posizioni insomma sono distanti e potranno trovare sintesi solo a Palazzo Chigi.

Diverse anche le ipotesi sull'utilizzo dei nuovi posti di diritto che si verrebbero a creare con l'ampliamento dell'organico. In questo caso però le fomulazioni sono tutte di viale Trastevere.

Una delle ipotesi prevede che le cattedre siano destinate per metà a mobilità e per metà a nuove assunzioni. Un'altra invece punta a creare una riserva per i trasferimenti dei nuovi assunti, così da dare risposta a quanti con le operazioni di mobilità straordinaria di quest'anno, complice anche gli errori dell'algoritmo, non hanno avuto la sede di diritto in prima assegnazione e neppure con le conciliazioni. Se dovesse andare in porto questa seconda fattispecie, si darebbe il via a un contro esodo per circa 5 mila docenti, dal Nord al Sud.

Di peso anche il finanziamento della delega per la riforma dell'istruzione 0-6 anni. È il decreto, previsto dalla legge 107/2015, che estende sul territorio l'offerta degli asili nido dall'attuale 17% al 33%. Un processo graduale, che per partire dovrebbe contare su una copertura iniziale di 150 milioni di euro. A cambiare subito è l'intero meccanismo di finanziamento, per evitare, come accaduto anche nel recente passato, che i fondi messi a bilancio dallo stato non arrivino ai comuni.

Si istituisce infatti un fondo nazionale che fa da collettore di tutti i rivoli di finanziamento, anche europei, che fanno capo a questa voce. In base alla programmazione di livello regionale, i fondi andranno direttamente ai comuni che potranno aumentare il numero di sezioni o creare nuove strutture. Cambia anche la struttura dell'offerta formativa, da canale di assistenza ai bambini a primo step del processo di istruzione, in continuità con la scuola dell'infanzia che va dai 3 fino ai 6 anni. Credit CGIL scuola

domenica 2 ottobre 2016

CHI SONO GLI OTTANTAMILA DOCENTI DI 2" FASCIA?

CHI SONO GLI OTTANTAMILA DOCENTI DI 2" FASCIA?


Il MIUR con la nota 18736 dell’11 luglio 2016 ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale 643 dell’11 luglio 2016 che ha definito le scadenze e le procedure per   l’aggiornamento - integrazione periodica delle graduatorie d'istituto di II fascia con l’inserimento di coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1° agosto 2016, la dichiarazione della specializzazione di sostegno, la regolamentazione della priorità in III fascia per gli abilitati, come previsto nel DM 326/15.

Pertanto, la 2" fascia sarà costituita da un quarto elenco aggiuntivo con gli abilitati entro il 1 agosto 2016 (il primo per gli abilitati entro il 1 febbraio 2015, il secondo per gli abilitati entro il 1 agosto 2015 e il terzo per gli abilitati entro il 1 febbraio 2016 sono stati già costituiti a Marzo 2016).

I titoli dichiarati sono stati valutati con le tabelle previste dal DM 353/14. Per lo strumento musicale si è utilizzata la tabella di valutazione di cui all’Allegato 3 al DM 235/2014.

I docenti che sono inclusi nell'elenco aggiuntivo di II fascia sono stati automaticamente cancellati, per il medesimo insegnamento, dalla graduatoria di III fascia (se già inclusi).

Il DD 643/16 chiarisce opportunamente che riguardo alla scuola secondaria di I e II grado, le classi di concorso esprimibili sono quelle di cui al DM 39/98.

Priorità nel conferimento delle supplenze da III fascia

Nei periodi che intercorrono tra una aggiornamento semestrale e l'altro della II fascia, chi consegue l'abilitazione avrà la priorità nel conferimento delle supplenze da III fascia.
Su istanze online è disponibile una specifica funzione, attiva per l'intero triennio. Nota CGIL scuola

I PERMESSI PER MOTIVI DI FAMIGLIA SONO FRUIBILI ANCHE AL PERSONALE NON DI RUOLO

I permessi per motivi di famiglia possono essere fruiti anche dal personale a tempo determinato?
di Paolo Pizzo

Paolo Pizzo – La risposta è positiva. L’art. 19 comma 1 del CCNL comparto Scuola prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

La risposta è positiva. L’art. 19 comma 1 del CCNL comparto Scuola prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

Il comma 7 prevede che al personale assunto a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permessi non retribuiti per le stesse motivazioni previste dall’art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).

Pertanto, la fruizione dei giorni avviene come per il personale assunto a temo indeterminato: i permessi non possono essere negati dal dirigente e il docente può anche autocertificarli. Inoltre la fruizione dei giorni può avvenire anche in modo continuativo.

In questo caso i giorni non lavorati o festivi non dovranno essere ricompresi nell’assenza. Ricordiamo però che qualora fruiti i 6 giorni per motivi personali o familiari non sono retribuiti, riducono le ferie e interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (i giorni di assenza non sono pertanto utili ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie ad Permanenti/Esaurimento/Istituto e del versamento dei contributi).

ORARIO RIDOTTO! SI RECUPERA?

Prime settimane di scuola ad orario ridotto: il docente è tenuto al recupero dell’orario non effettuato?
di Paolo Pizzo

Il docente che nelle prime settimane di scuola non effettua l'orario intero deve poi recuperare quelle ore nel corso dell'anno scolastico?

Il CCNL/2007, all'art. 28 comma 5, indica che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.”

Durante la prima (o le prime) settimana di lezione la scuola può funzionare ad un orario ridotto (es. 4 ore al giorno) rispetto al normale orario settimanale scolastico annuale. La scelta dell’orario “ridotto” può essere deciso dal Consiglio di Istituto.

Stante all’orario settimanale stabilito dall’art. 28 di cui sopra, i docenti sono comunque tenuti a svolgere l'attività di insegnamento ad orario “completo” fin dal primo giorno di scuola.

Il dirigente scolastico è quindi tenuto ad organizzare il servizio della prima settimana (o comunque per il tempo in cui vige l’orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto (es. 18 ore nella scuola secondaria).

Sono opportune alcune precisazioni.

Dal momento che non vi è possibilità di scambio tra attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento, ai fini dell’eventuale recupero delle ore non svolte il docente non potrà essere utilizzato in ciò che non rientri nell’”attività d’insegnamento”, per non parlare di attività che sono al di fuori delle competenze del docente come la risistemazione della biblioteca o altre attività simili.

Ciò vuol dire che il docente, per la parte di orario rimanente a quello già effettuato, è tenuto ad effettuare eventuali supplenze o “interventi didattici ed educativi integrativi” di cui all’art. 28 già citato, e in ultimo rimanere a disposizione per eventuali supplenze.

Inoltre ricordiamo a dirigenti scolastici e RSU che il CCNL/2007 parla di “orario settimanale” del docente, non mensile o annuale.

Pertanto un eventuale recupero delle ore non prestate può avvenire solo in quella determinata settimana, non potendo quindi essere rimandato ad una o più settimane successive.

Se dunque nella prima settimana ad orario ridotto il docente non può recuperare le ore non svolte, rispetto all’orario “normale” di insegnamento settimanale, tale recupero si deve comunque ritenere risolto.

Stessa cosa dicasi per eventuali settimane successive, se permane l’orario ridotto.

Salvo ovviamente che la contrattazione d’istituto non preveda diversamente.

sabato 1 ottobre 2016

ATTENTI ALLE RETI! NON FANNO CULTURA MA AMMINISTRATIVO!

ATTENTI ALLE RETI! NON FANNO CULTURA MA AMMINISTRATIVO!

Non partecipate alle attività non ci sarà retribuzione ma solo carichi di lavoro extra!

Con una nota del 7 giugno 2016 del Dipartimento dell’Istruzione del MIUR si sono impartite indicazioni per la costituzione delle reti di scuola secondo le previsioni della legge 107/15 art. 1 commi 70-72.

Entro giugno 2016 – sempre grande la tempestività del MIUR nel dettare tempi impossibili alle istituzioni scolastiche! – si sono costituire le Reti di Ambito (la nuova dimensione territoriale sub-regionale che sostituisce le province) e si è avviato  il processo di costruzione libera delle Reti di Scopo. Per le seconde, subordinate alle prime, viene richiamato il DPR 275/99 (Regolamento dell’Autonomia) – che detta regole stringenti sulla costituzione e sul funzionamento di una rete – e viene fornita una scheda tecnica, mentre per le Reti di Ambito il relativo modello di costituzione non fa riferimento al DPR 275/99 e attribuisce alla Rete il potere di rappresentare tutte le scuole dell’ambito nel rapporto con l’USR. Tutto dunque a rischio di produrre conflittualità e contenziosi, stante la dubbia applicazione che viene data alle norme.

Per non sbagliare il MIUR ha confezionato l’allegato e i modelli di costituzione delle Reti di Ambito e di Scopo. Le scuole devono adeguarsi. L‘approvazione di adesione della scuola tramite una delibera del Consiglio di istituto è una pura formalità. Tutte le decisioni saranno prese dalla conferenza dei dirigenti scolastici della Rete che eleggerà una scuola Capofila il cui dirigente scolastico sarà il Presidente per una durata triennale.

Lo scopo dichiarato è uno solo: decentrare a carico delle scuole una serie di adempimenti che, al momento del varo dell’autonomia scolastica, dovevano essere assolti da altri organi territoriali (CSA, centri amministrativi scolastici) e che in questi anni, pervicacemente, sono stati di volta in volta intestati alle istituzioni scolastiche.

Si porta così a compimento una deriva che porta le scuole da un’autonomia che doveva essere didattica, organizzativa, di sperimentazione ricerca e sviluppo ad un’autonomia (pseudo) amministrativa che però viene intestata alle scuole tramite le reti. È chiaro anche il disegno di creare figure sempre più specializzate ma sempre più separate dalla didattica e dal contesto scolastico.

Sicché, gli uffici e i dirigenti scolastici invece di dedicarsi all’organizzazione ottimale dei servizi per la didattica e la cultura, surrogheranno il lavoro che in altri contesti è delegato ad altri uffici. Stipendi, pensioni, convenzioni per gli acquisti, rapporti bancari e assicurativi, anticorruzione ecc. nelle altre articolazioni dello Stato non sono a carico dei singoli uffici ma dei centri territoriali e centrali. Per la scuola no. La scuola prende in carico ciò che Ambiti territoriali amministrativi scolastici (ATI), Uffici Scolastici regionali (USR) e MIUR non riescono o non vogliono più a fare (naturalmente per una precisa scelta politica e organizzativa). Perché per una certa cultura l’autonomia è questo: non reti per la didattica ma reti per l’amministrazione.

Una eterogenesi dei fini ci restituisce le scuole come centri di amministrazione e non di cultura.

Il tutto deve avvenire, poi, senza maggiori e nuovi oneri per la finanza pubblica, per cui le scuole in rete dovranno mettere a disposizione anche il personale e le risorse.

Tutta l’operazione viene, infine, accompagnata dalla considerazione che le Reti avranno così capacità di rappresentanza presso gli USR e presso gli Enti istituzionali. E anche qui si nasconde un inganno che la FLC CGIL da sempre denuncia: una vera rappresentanza istituzionale e territoriale deve nascere dal basso e deve avere in tutti i soggetti (dirigente, docenti, ATA, genitori, studenti) la propria rappresentanza, essendo quella del dirigente scolastico, come rappresentanza legale, molto incardinata nella sua veste di funzionario di stato e non di un’autonomia della Repubblica quale è la scuola.

Per la FLC CGIL non si chiude così la partita dell’autonomia, la si giocherà nelle scuole e in tutte le sedi opportune per denunciare e forzare i limiti burocratici delle scelte in atto e per portarle ad altri approdi, che siano rispettosi delle scuole e della loro specifica missione, che sono la cultura e la formazione delle giovani generazioni e non un’astratta funzionalità amministrativa.

Infine, resta la gravità del comportamento del MIUR che ancora una volta ignora il confronto con le parti sociali su partite cosi importanti che hanno ricadute sul rapporto di lavoro di dirigenti, docenti e ATA. Anche per questo motivo la nota ministeriale è da ritirare. Credit CGIL scuola