domenica 25 settembre 2016

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI!

La legge n. 107/2015, com’è noto, ha reso  la formazione dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale ed ha previsto un Piano Nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto ministeriale. Le attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche devono essere realizzate in coerenza con il PTOF e il PdM, sulla base delle priorità indicate nel citato Piano.
In attesa della pubblicazione del Piano, il Miur ha pubblicato la nota n. 2915 del 15/09/2016, con la quale vengono anticipate alcune indicazioni per dare alle scuole la possibilità di iniziare a pianificare gli aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale scolastico.
Riportiamo un'utile scheda della UIL

mercoledì 21 settembre 2016

Ducati e Lamborghini per l'eccellenza italiana!

Ducati e Lamborghini lanciano il sistema duale alla tedesca per gli under20

Mille e cinquecento ore di formazione “on the job”, secondo il modello duale tedesco. E una borsa di studio-lavoro mensile di 600 euro netti per 23 mensilità. Quarantaquattro ragazzi, non iscritti a scuola e non occupati, in possesso di una qualifica professionale, sono “tornati sui banchi”, grazie al programma «Desi» (Dual education system Italy) messo in campo da Ducati e Lamborghini (e finanziato da Volkswagen con circa tre milioni).

L’attività di studio e lavoro
I giovani, che hanno in media 19 anni, grazie alla flessibilità dei percorsi per adulti, seguiranno un “patto formativo” che prevede un impegno a tempo pieno per due anni alternando periodi di scuola (frequenteranno il quarto e quinto anno negli istituti Aldini Valeriani e Belluzzi Fioravanti di Bologna) e periodi di training nei laboratori Ducati e Lamborghini, supervisionati da tutor aziendali. «Il Governo sta spingendo sul potenziamento dell'alternanza - ha sottolineato Elena Ugolini, ex sottosegretario, ora stretto consigliere del ministro Giannini -. Il progetto Desi potrebbe diventare la normalità per tante altre aziende italiane e Garanzia giovani potrebbe finanziare queste iniziative».

Alle selezioni «si sono presentati 202 candidati - ha detto Luigi Torlai, a capo delle risorse umane di Ducati -. Ci sono stati 4 screening su cv, attitudine, colloquio motivazionale e prova pratica. I 44 giovani selezionati si formeranno a scuola e sul campo, acquisendo una professionalità subito spendibile per il lavoro. Esattamente come avviene in Germania». Credit Sole 24 ore

martedì 20 settembre 2016

PRIVACY, LE NUOVE NORME

Scuola. Nuove norme accesso agli atti e in arrivo vademecum sulla privacy

Vi è voglia di trasparenza, si vorrebbero tutti in una casa di vetro, trasparente, purché in quella casa non ci sia l’interessato.

Una rivoluzione si è verificata nel delicato settore della Privacy ed istanza di accesso agli atti, con il Freedom Of Information Act, ovvero FOIA di cui al DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 atto che prevede una profonda eevisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

La norma in questione è l’articolo 6 del citato DLGS che riscrive l’articolo 5 e seguenti del decreto legislativo n. 33 del 2013 L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). – 1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.



L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e’ sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Insomma dalla lettura di questa norma pare essere superata la legge 241 del 1990? Non è detto, certo, il fatto che chi richiede gli atti ai sensi della 241 e se li vede respinti, in base a quello che emerge da una prima lettura di questa nuova norma, potrebbe, invece, il diretto interessato conseguirli ricorrendo proprio al FOIA, e dunque converrebbe richiedere gli atti non più ricorrendo ai sensi della vecchia e cara legge 2141/1990.

Salvo per determinati limiti che sono i seguenti: il diniego e’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilita’ finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, e’ altresì rifiutato se il diniego e’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, e’ escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso e’ subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Dei dubbi, consistenti, sussistono, e probabilmente verrà il tutto chiarito dalle linee guida che verranno prodotte a breve da parte dell’ANAC e Autorità per la protezione dei dati personali.

Così come a breve uscirà il nuovo vademecum del Garante della Privacy in materia di scuola, che conterrà diverse risposte in merito a più quesiti formulati da docenti, personale ATA, e genitori. Credit Orizzonte scuola

DIDATTICA CAPOVOLTA ESPERIENZA DA FARE!

Niente più lezioni frontali in classe e compiti a casa, ma a scuola si lavora con pc, tablet e smartphone per risolvere problemi e sperimentare quello che si è imparato, mentre a casa si seguono lezioni video o spiegazioni preparate dai docenti in versione podcast, testi condivisi tra più docenti. Un metodo innovativo, nato nel 2007 negli Stati Uniti, dove oggi 20mila scuole costruiscono e offrono agli studenti video didattici da vedere a casa quando vogliono, mentre il tempo in classe è dedicato alla discussione e all’apprendimento attivo. L’insegnante diventa un mentore, figura chiave che aiuta i ragazzi a rielaborare, coordinarsi, segue da vicino chi è in difficoltà e ha bisogno di un aiuto extra. O fa esercitare gli alunni più dotati su compiti complessi.

CASSAZIONE NO LICENZIAMENTO PUBBLICO DIPENDENTE! È illegittimo il licenziamento di un pubblico dipendente senza l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 18 della legge Giugni!

Licenziamento intimato a dipendente in malattia che non comunica domicilio. Cassazione: sì articolo 18 nella PA

Nuova importante Sentenza, in materia di licenziamenti, della Cassazione.

Con la Sentenza Num. 17965 del 13 settembre 2016 tratta il caso di un licenziamento intimato da una struttura Ospedaliera ad una sua dipendente “per  non avere provveduto, nel corso di un’assenza per malattia al rientro da un periodo di comando presso la ASL di Rieti, a comunicare il proprio domicilio presso il Comune di Torino”.

La Corte come prima cosa ricorda che il rapporto di lavoro in questione è da considerarsi di regime pubblico “Il rapporto di lavoro del personale è quindi assoggettato alla disciplina di cui al D.Igs n. 165 del 2001 e rientra nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico c.d. contrattualizzato ai sensi dell’art. 40 ss. del suddetto testounico, nel comparto di contrattazione del personale del Servizio sanitario nazionale.”

Poi precisa che “A tale qualificazione consegue l’operatività del principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 11868 del 2016, cui occorre dare continuità, e quindi l’inapplicabilità delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all ‘art. 18 della L. n. 300 del 1970, con la conseguenza che la tutela in caso di licenziamento illegittimo, pur intimato in data successiva all ‘entrata in vigore della richiamata L. n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 St.lav. nel testo antecedente la riforma.

Tale considerazione è decisiva ed assorbente al fine di ritenere la fondatezza del ricorso e disporre la cassazione della sentenza impugnata. Segue il rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà valutare le conseguenze dell’ illegittimità del licenziamento in applicazione della normativa di cui all ‘art. 18 della L. m. 300/1970 nella formulazione applicabile, e giudicare anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”. Credit Orizzonte Scuola

domenica 18 settembre 2016

Negli scheletri di Londra le tracce della peste del 1665

Negli scheletri di Londra le tracce dell'ultima peste

Da alcuni resti umani rinvenuti a Liverpool Street possono essere tratte importanti informazioni sull'epidemia che colpì la città nel 1665


Per la prima volta è stato identificato il ceppo batterico che causò la grande peste di Londra del 1665. Gli scienziati hanno ritrovato il DNA del batterio Yersinia pestis - l'agente patogeno che già nel Trecento aveva causato l'epidemia di Peste nera, decimando la popolazione europea - negli scheletri rinvenuti l'anno scorso durante i lavori per la costruzione della linea ferroviaria Crossrail.

Gli scavi in Liverpool Street attraversavano il Bedlam Burial Ground, un antico cimitero usato fra il 1569 e l'inizio del XVIII secolo. In tutto sono stati rinvenuti più di 3300 scheletri: tra questi, 42 cadaveri seppelliti in una fossa comune che secondo gli archeologi era stata destinata alle vittime della peste. Il DNA di Yersinia pestis è stato rinvenuto nei denti di cinque cadaveri: non ci sono più dubbi, quindi, che la loro morte sia stata causata dalla peste bubbonica. Quella del 1665 fu l'ultima epidemia di peste bubbonica che abbia colpito la Gran Bretagna, e uccise circa 100 mila londinesi, quasi un quarto degli abitanti della città, in circa
18 mesi. La scoperta potrebbe servire a chiarirne meglio alcuni aspetti ancora misteriosi, come la rapidità e l'aggressività del contagio.

"Oggi la peste non si comporta nello stesso modo", spiega Don Walker, osteologo al Museum of London Archeology (MOLA), che ha partecipato al campionamento dei reperti. "Si diffonde meno velocemente, ed è meno aggressiva. C'era forse stato un qualche tipo di mutazione?". Oppure all'epoca erano diverse la suscettibilità e la risposta immunitaria degli ospiti? Erano forse già debilitati da malattie più gravi, come la tubercolosi, e dalla malnutrizione?".

Il DNA è stato identificato da un team di scienziati del MOLA assieme a esperti dell'Istituto Max Planck, il celebre centro di ricerca tedesco. I ricercatori hanno analizzato i denti perché lo smalto agisce come una sorta di capsula del tempo, preservando l'informazione genetica di ogni batterio in circolo nel sangue dell'individuo all'epoca della morte. Il batterio stesso muore poco dopo l'ospite, per cui le tracce rimaste 351 anni dopo non presentano alcun pericolo ai giorni nostri.

Il prossimo obiettivo degli scienziati è il sequenziamento del DNA del batterio che causò l'epidemia del 1665, per confrontarlo con quello rinvenuto negli scheletri delle vittime della peste del Trecento, rinvenuti in un'altra fossa comune.

"Vogliamo scoprire se il focolaio dell'epidemia fosse locale o tutt'al più europeo - dovuto a una popolazione di roditori che faceva da serbatoio per il batterio - o se si è trattato di diverse ondate provenienti dall'Asia", spiega Walker. "Le prove attuali sostengono la prima ipotesi".

I ricercatori sperano anche di scoprire qualcosa delle cinque vittime della malattia. Tutto ciò che si sa per ora è che erano giovani: uno era un bambino tra i sei e gli undici anni, gli altri ne avevano comunque meno di 25. Solo di tre di loro è stato possibile determinare il sesso: due erano maschi, una femmina.

L'analisi degli isotopi stabili di stronzio e ossigeno nei denti permetterà agli scienziati di capire se erano originari di Londra o se si erano trasferiti da qualche altra zona. Gli isotopi di carbonio e azoto possono invece fornire indicazioni sulla loro alimentazione: quanta carne, quanta verdura e quanto pesce mangiavano. E il DNA del microbioma dei loro denti rivelerà quante particelle e inquinanti dell'aria assorbirono nel corso della loro vita.

La scoperta avviene proprio mentre Londra commemora i 350 anni dal Grande Incendio del settembre 1666, che distrusse gran parte della città ma che, secondo la credenza popolare, pose fine all'epidemia con le sue fiamme purificatrici. In realtà questa ipotesi è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi: "Al momento si pensa che l'epidemia stesse già rallentando quando c'è stato l'incendio", spiega Walker. "In quel periodo la peste uccideva soprattutto nei sobborghi della città, che non furono colpiti dall'incendio: forse quindi il fuoco ebbe un impatto minore di quanto si pensi".

Una cosa però è certa: dopo l'incendio, l'epidemia finì e non tornò mai più, tranne che nelle sue spettrali tracce di DNA. Credit National Geographic


Gli scienziati hanno rinvenuto il DNA del batterio Yersinia pestis nei resti trovati di un antico cimitero di Londra. Fotografia di Crossrail LTD

sabato 17 settembre 2016

Tutte le violazioni di legge operate dal MIUR nei trasferimenti coatti messi in luce dal giudice di Trani!

Tutte le violazioni di legge operate dal MIUR nei trasferimenti coatti messi in luce dal giudice di Trani!

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell’art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell’O.M. n. 241/2016, nonché dell’art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

Tribunale di Trani – Ordinanza del 16 settembre 2016

Illegittima assegnazione di una docente ad un Ambito Territoriale distante, in violazione dell’elenco delle preferenze espresse nella domanda di mobilità – Violazione del principio di scorrimento della graduatoria.

Ordinanza 16.09.16

Il M.I.U.R. ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l’ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente.

Infatti, rileva il Tribunale del lavoro di Trani, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell’art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell’O.M. n. 241/2016, nonché dell’art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

Per tale ragione l’assegnazione della lavoratrice all’Ambito territoriale assegnato è illegittimo e l’amministrazione dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria. Credit dirittoscolastico