giovedì 5 maggio 2016

I VULCANI DI MARTE

Visti gli antichi vulcani di Marte, diranno se c'è stata vita

Immagini ottenute da satellite Mro della Nasa

Per la prima volta sono stati visti gli antichissimi vulcani di Marte, preziosi per capire se in passato il pianeta ha avuto un ambiente in grado di ospitare forme di vita. Le immagini sono state ottenute dal satellite Mro (Mars Reconnaissance Orbiter) della Nasa, nell'orbita marziana dal 2006.

I vulcani si trovano nella regione montuosa chiamata Sisyphi Montes, nell'emisfero meridionale del pianeta, a circa 1.600 chilometri dal Polo Sud. Dimostrano che in passato la regione era ricoperta di ghiaccio perché nell'area sono stati individuati gli stessi minerali, come zeoliti, solfati e argille, che sulla Terra si sono formati nelle zone polari per effetto dell'attività vulcanica.
Secondo i ricercatori i dati potranno aiutare a capire se in passato su Marte c'è stata una combinazione di calore e umidità tale da creare condizioni favorevoli alla comparsa della vita.

''Le rocce raccontano storie. Il loro studio può mostrare come si è formato un vulcano o come è cambiato nel corso del tempo'', ha detto il coordinatore della ricerca, Sheridan Ackiss, della Purdue University. ''Ho cercato di capire – ha aggiunto - quale storia ci potevano raccontare le rocce di questi vulcani''.

Secondo i ricercatori la scoperta sarebbe stata impossibile senza l'alta risoluzione (18 metri per pixel) dello spettrometro Crism (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer) a bordo del veicolo. Le immagini ad altissima risoluzione hanno infatti permesso di individuare i minerali lasciati dalle antiche eruzioni.

I dati hanno inoltre confermato che le strutture a forma di cupola che costellano la regione sono antichi vulcani simili a quelli che sulla Terra sono sepolti sotto i ghiacci e che, durante le eruzioni, generano una colonna di vapore capace di perforare il ghiaccio e sollevare colonne di ceneri e gas nell'atmosfera, come è accaduto nel 2010 in Islanda, con l'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull. Credit ANSA

martedì 3 maggio 2016

I MAMMIFERI ESISTONO DA 250 MILIONI DI ANNI!

I MAMMIFERI ESISTONO DA 250 MILIONI DI ANNI!

Le ultime scoperte ne certificano l'esistenza!

L'evoluzione dei mammiferi ha avuto una rapidissima accelerazione molto prima della scomparsa dei dinosauri: a metà del Giurassico, infatti, vi fu un'incredibile fioritura di variazioni nell'assetto del corpo e nella struttura e forma dei denti, molto più elevata di quelle avvenute prima o dopo. Alcune di quelle modificazioni sono poi rimaste stabili per centinaia di milioni di anni.

Il tasso di evoluzione più elevato mai raggiunto dai mammiferi si è verificato in pieno periodo Giurassico (fra i 200 e i 145 milioni di anni fa), quando ancora vivevano fianco a fianco dei dinosauri. Finora si riteneva che i principali processi evolutivi fossero invece avvenuti alla fine del periodo successivo, il Cretaceo: quando, 65 milioni di anni fa, ormai liberi dalla concorrenza dei dinosauri, vi fu una vera e propria esplosione di adattamenti dei mammiferi a nuove nicchie ecologiche.

A scoprirlo è stato uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Oxford che hanno effettuato la prima analisi su larga scala delle alterazioni scheletriche e dentali nei mammiferi nel Mesozoico (da 250 a 65 milioni di anni fa), pubblicando i risultati su “Current Biology”.

A stimolare la ricerca di Roger A. Close e colleghi sono state le scoperte paleontologiche avvenute soprattutto in Cina e in Sud America negli ultimi anni, che contraddicono l'ipotesi corrente secondo cui i primi mammiferi sarebbero stati esclusivamente dei piccoli insettivori notturni.

I ricercatori hanno registrato il numero di modificazioni significative dell'assetto dei piani del corpo e dei denti che si sono succedute dalla comparsa dei primi mammaliaformi, oltre 200 milioni di anni fa, fino a 65 milioni di anni fa. Hanno così scoperto che verso la metà del Giurassico la frequenza dei cambiamenti è aumentata  fino a un massimo di otto cambiamenti per milione di anni per lignaggio, un valore quasi dieci volte superiore a quello registrato alla fine del periodo. Questo tasso è stato ancora superiore per il lignaggio che ha portato agli attuali mammiferi placentati e ai marsupiali, che si sono evoluti addirittura 13 volte più velocemente della media registrata a metà del Giurassico.

L'incredibile evoluzione dei mammiferi nel Giurassico

Non sappiamo che cosa abbia innescato questa esplosione evolutiva. Potrebbe essere dovuta al cambiamento ambientale, o forse al fatto che i mammiferi avevano raggiunto una massa critica di innovazioni chiave, come i piccoli nati vivi, il sangue caldo, e la pelliccia, che hanno permesso loro di prosperare in habitat diversi e subire una diversificazione ecologica” ha detto Close. “Una volta che sì è evoluta una forte diversità ecologica, il ritmo dell'innovazione è rallentato.”

Così, i multituberculati – che oggi sono estinti ma che prosperarono molto a lungo - hanno subito una serie di cambiamenti radicali relativamente alla struttura dello scheletro e dei denti proprio alla metà del Giurassico, assumendo entro la fine di quel periodo la loro tipica forma da “roditori” e denti molto caratteristici, che sono poi rimasti invariati per oltre cento milioni di anni nonostante la successiva diversificazione in centinaia di specie diverse. Credit Le Scienze

lunedì 2 maggio 2016

IL FARISEO E IL PUBBLICANO

IL FARISEO E IL PUBBLICANO
Lc 18:9

Due uomini salirono al tempio per pregare; uno era fariseo, e l'altro pubblicano. 

11 Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: "O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri; neppure come questo pubblicano. 

12 Io digiuno due volte la settimana; pago la decima su tutto quello che possiedo". 

13 Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo; ma si batteva il petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore!" 

14 Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello; perché chiunque s'innalza sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà innalzato».

I PILASTRI DELLA CREAZIONE

I PILASTRI DELLA CREAZIONE!

Si trovano nella nebulosa dell'Aquila situata a  7.000 anni luce da noi, verso la costellazione del Serpens (il Serpente).

Nella nebulosa è nata una stella, anzi migliaia. È una splendida nursery stellare, una regione di gas e polveri, dove si stanno formando al momento giovani stelle e dov’è appena nato un ammasso di calde stelle massicce, l’NGC 6611.

La luce potente e i venti forti provenienti da questi nuovi massicci  hanno formato i tre pilastri, che vale la pena ricordare sono lunghi anni luce: quello più a sinistra - per darvi un'idea - è lungo 4 anni luce, mentre la protuberanza finale è più grande del nostro sistema solare.

La nebulosa, di per sé, ha una forma che ricorda vagamente un’aquila, i cui pilastri centrali sarebbero “gli artigli”.

Secondo le ipotesi più accreditate anche il nostro Sole si sviluppò, più di 5 miliardi di anni fa in condizioni simili a quelle che si verificano ora nella Nebulosa Aquila. Il nostro sistema solare, durante la sua formazione, sarebbe stato investito dal materiale di una supernova vicina.


La nebulosa dell'Aquila ripresa completamente dall’ESO. Si notano la forma simile al grande rapace e - al centro - i filamenti che formano i “pilastri della creazione” (che alcuni associano agli artigli del rapace). Sopra i pilastri della creazione l’ammasso aperto NGC 6611 risplende brillantissimo e le sue stelle appena nate scolpiscono e distruggono le stalagmiti gassose. | ESO Credit Focus

mercoledì 20 aprile 2016

Tutto quello che hanno tagliato in 20 anni ai lavoratori sul diritto alla pensione!



Tutto quello che hanno tagliato in 20 anni ai lavoratori sul diritto alla pensione!










L'art. 36 della Costituzione stabilisce che la pensione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto in modo da garantire una vita libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia.
A partire dal 1969, fino alla fine degli anni 70, con le lotte, i lavoratori ed i pensionati, riuscirono ad ottenere grandi risultati al fine di applicare il dettato costituzionale, ma successivamente e soprattutto a partire dagli anni 90 le pensioni sono state oggetto di duri attacchi, fino alla cancellazione di gran parte dei diritti sanciti dalla Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza.
In sintesi, negli ultimi 25 anni ci sono state 8 controriforme (sempre più pesanti) che hanno tolto diritti e centinaia di miliardi, a lavoratori e pensionati:




- la “riforma” Amato del 1992, ha modificato il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita sganciandolo dalla variazioni dei salari, inoltre vi è stata la modifica di calcolo della pensione media, che è passata da 5 anni a 10 anni; sempre nel 1992, l'adeguamento al costo della vita, da semestrale diventa annuale.
- la “riforma” Dini del 1995, che aveva come obiettivo la tenuta del sistema pensionistico fino al 2040, in realtà ha creato la divisione tra giovani e anziani distruggendo l'unità del mondo del lavoro con:
a) calcolo contributivo anziché retributivo per chi entra al lavoro a partire dal 1996 con un calo della pensione di circa il 40% rispetto al sistema retributivo;
b) calcolo della pensione legato all'aspettativa di vita;
c) cancellazione delle pensioni di anzianità a 35 anni senza vincolo di età;
d) introduzione di “finestre” che obbligano ad attendere 3 mesi per aver diritto all'uscita pensionistica;
e) riduzione delle pensioni per i superstiti.
- nel 1997 anche Prodi fa una “riforma” per accelerare la gradualità della riforma Dini, con l'introduzione della rivalutazione annuale al 100% solo per le pensioni fino a due volte il minimo, dopo la rivalutazione scende gradualmente al 90%, 75%, 30%.




- nel 2004, la "riforma" Maroni, prevede che a partire dal 2008, le pensioni di anzianità con 35 anni di contributi potranno essere recepite solo da coloro che hanno 60 anni di età (61 autonomi) e dal 2010 61 anni di età (62 se autonomi); le finestre passano da trimestrali a semestrali;
- nel 2007, anche Cesare Damiano fa un ritocco alla “riforma” delle pensioni, reinserendo le 4 finestre per le pensioni di vecchiaia, ridefinendo i coefficienti di trasformazione del sistema contributivo.
- nel 2009, Sacconi e Brunetta , fanno una “riforma” dove stabiliscono in peius che a partire dal 2015, l'indicizzazione dell'età pensionabile sarà in rapporto all'innalzamento dell'aspettativa di vita.
- Nel 2010, la “riforma” Tremonti, inserisce una sola finestra mobile, allunga il diritto alla pensione di 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per quelli autonomi; aumenta l'età pensionabile in base all'aspettativa di vita ogni 3 anni anziché ogni 5; anche i coefficienti di trasformazione verranno aggiornati ogni tre anni.




- Infine la “riforma” Fornero che: fa saltare il diritto ad andare in pensione con 40 anni di contributi assicurativi;
innalza l'età pensionabile oltre i 67 anni;
crea il dramma per coloro che non hanno più un lavoro e nemmeno il diritto di andare in pensione dovendo aspettare i 67 anni (ecco come nascono gli esodati), inoltre blocca l'indicizzazione al costo della vita per le pensioni superiori di due volte il minimo.
Questo attacco alle pensioni, ha fatto anche si che negli ultimi 15 anni, l'entità del valore reale delle rendite rispetto al costo della vita è diminuito del 40%.
Ora si ricomincia a parlare di riforma delle pensioni (sempre in tema di tagli) anche da parte del governo Renzi, che propone di andare a ridimensionare il diritto alla pensione di reversibilità con un meccanismo legato al reddito ISEE. Se questo dovesse passare toglierebbe la pensione di reversibilità a circa il 50% degli aventi diritto.
In questo contesto la CGIL CISL UIL, il 2 aprile 2016, hanno chiamato a "raccolta" i pensionati su una misera piattaforma che prevede la richiesta di mandare in pensione i lav oratori precoci (cioè coloro che sono entrati al lavoro tra i 15 ed i 18 anni) a 62 anni o con 41 anni di contributi.




In realtà servirebbe una vera piattaforma rivendicativa capace di mobilitare, di fare una vera battaglia con i pensionati, i giovani, gli operai, gli studenti chiedendo:
- il ritorno al calcolo della pensione con il sistema retributivo per tutti;
- il ripristino delle pensioni di vecchiaia a 65 anni e quelle di anzianità con 40 anni di contributi;
- il sistema automatico del recupero dell'inflazione sulle pensioni;
- la netta divisione tra sistema previdenziale a favore delle pensioni ed il sistema assistenziale, chiedendo al governo di far gravare l'assistenza sulle casse dello Stato.
Lo stato spende circa 30 miliardi di euro l'anno per le spese militari e gli ammortizzatori sociali vengono fatti gravare sui contributi pensionistici dei lavoratori! Inoltre i pensionati pagano tasse raddoppiate rispetto al personale in quiescenza di altri Paesi Europei.
E' vergognoso! Non è vero che esiste un problema di collasso delle casse dell'INPS, se questo si verifica è perché i contributi che i lavoratori pagano non sono utilizzati solo ed esclusivamente per le pensioni. Tutte le attività di assistenza devono essere pagate dallo Stato e non dai lavoratori tramite l'Inps come avviene oggi. Credit Assoc. Prima le persone


lunedì 31 agosto 2015

I NUOVI ORGANI COLLEGIALI NELLA SCUOLA



I NUOVI ORGANI COLLEGIALI NELLA SCUOLA!




Al momento il ruolo degli organi collegiali della scuola non ha subito nessun effetto ghigliottina ad opera della legge 107 se non alcune modifiche nella definizione del Piano triennale dell’offerta formativa e nella costituzione del comitato per la valutazione dei docenti cui la legge assegna una nuova funzione di concorrenza nella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito.








Dopo l’approvazione della Legge 107 quello che più preoccupa il mondo della scuola sono le numerose deleghe conferite al Governo, come vuoti da riempire, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Anche il Testo Unico, D.Lgs. n.297 del 1994, sarà ritoccato e con una scontata prevedibilità è naturale attendersi quindi un riordino degli Organi Collegiali con relativi ruoli e compiti rinnovati.

Secondo quanto leggiamo nel comma 181 della legge 107, il legislatore intende mettere mano ad un’opera di articolazione, rubricazione, integrazione e modifica delle disposizioni di legge; per arginare possibili norme in conflitto con le nuove disposizioni ha pure inserito un vezzoso comma 196 venendo così a sterilizzare le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.

Allo stato dell’arte, prima che un’onda anomala spazzi via questo stato di trepidazione creato dalla Buona scuola, le cui parole risuonano adesso come un mantra sociale dagli effetti devastanti, per procedere ad un censimento dei ruoli e delle competenze degli Organi collegiali e poter agire ope legis, è quanto meno essenziale conoscere gli ambiti d’azione entro cui è possibile difendere i ruoli che la legge assegna ancora alla collegialità. Prima che questa possa divenire, viste le deleghe concesse, solo un’usanza passata.

Così è importante scorticare all’interno della legge 107 quel che ancora resta, insomma dell’agire nel rispetto degli organi collegiali e com’è ovvio che sia, separarlo dal ruolo potenziato dei dirigenti scolastici.

Per intenderci nella legge si possono rintracciare molti profili in cui la collegialità perdura attiva ed inalterata. Il legislatore ha messo solo il punto su talune prerogative spettanti unicamente al dirigente scolastico, ma che al momento lasciano il tempo che trovano perché rimangono ancora evidenti spazi di concertazione.

Nel rispetto degli organi collegiali

Il D.P.R. 275 del 1999, regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, definendo il coordinamento delle competenze, stabilisce che “gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”. “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel rispetto degli organi collegiali”(art.16); lo stesso principio del rispetto verso gli organi di governo della scuola è ribadito nel comma 2 dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, dedicato ai compiti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, dove sta scritto che “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”.

Al momento la ratio della legge 107 lascia pressoché immutato il ruolo degli organi collegiali; leggendo l’attuale comma 78, il legislatore ha chiaramente confermato che il dirigente scolastico, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione e garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, sia tenuto anche a rispettare le competenze degli organi collegali.

Per primo il comma 2 della legge 107 afferma infatti che sono le istituzioni scolastiche a dover garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali; la partecipazione è affermata come principio generale; di conseguenza, per effetto di tale asserzione, le istituzioni scolastiche, intese come espressione di tutte le sue componenti, concorrono alle decisioni, a tutela appunto del principio espresso nel comma 2.

Le istituzioni scolastiche intervengono in molte materie indicate nella legge e rinvenibili nei vari commi:

- effettuano la programmazione triennale dell’offerta formativa (comma 2) e le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia (comma 6);

- individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi (comma 7)

- predispongono il piano triennale dell'offerta formativa (comma 12) con la partecipazione di tutte le componenti dell’istituzione scolastica (comma 14), salvo quindi seppur modificato per certi aspetti il ruolo del consiglio di istituto ;

- possono promuovere nei periodi di sospensione dell'attività didattica, insieme agli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici (comma 22);

-promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa azioni coerenti con le finalità e i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56 e i cui obiettivi da perseguire sono indicati nel comma 58.

In questi casi ed altri, poiché trattasi di materie ricadenti negli ambiti di competenza delle istituzioni scolastiche, quand’anche non sia espressamente detto, ogni intenzionalità e azione in tal senso, richiede legittimamente l’intervento degli organi collegiali. La comunità scolastica con tutte le sue componenti svolge ancora un ruolo “partecipativo” e ai sensi del comma 78, il dirigente scolastico, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione agisce nel “rispetto delle competenze degli organi collegiali”.

L’unico riferimento esplicito alla concertazione è dato nel comma 29 della legge 107: “il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni”.

Perché in questo caso il legislatore esprime chiaramente che sia necessaria una concertazione con gli organi collegiali proprio in questi ambiti? Forse perché c’è di mezzo l’utilizzo di finanziamenti esterni e le scelte operate in sinergia con gli organi collegiali si tradurrebbero in un atto di trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione ? O semplicemente perché trattatasi di una défaillance terminologica?

Nuovo ruolo assegnato agli organi collegiali nella definizione del PTOF

Punto cruciale della mutata funzione degli organi collegiali si coglie precisamente nell’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). La legge 107 introduce che :“ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa”(comma 1, art.3).

A rimodulare la costituzione del vecchio piano dell’offerta formativa è il comma 14 che novella l’articolo 3 dell’antesignano D.P.R. 275 del 1999;

il comma 14 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto”. Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione.

Secondo questa nuova prospettiva avanzata nella legge 107, prima che il collegio docenti elabori il Piano è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che non sono più generali come nel precedente articolo. Non si può dunque omettere che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico siano un punto cruciale da cui partire per l’elaborazione del Piano e che tale disposizione, imponga solo successivamente il passaggio deliberante nei due organi collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. A quest’ultimo organo è stata ridotta la funzione di organo di indirizzo anche se rimane vigente quanto indicato nel comma 6 del D.Lgs. n.165 del 2001: “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”.

Non si passi dunque all’elaborazione del Piano senza le determinazioni dirigenziali che costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l’organo deputato alla redazione potrà operare. Il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale sono “le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” (comma 6) e ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare” (comma 7).

Le istituzioni scolastiche decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare, ma individuano altresì le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione del piano, espresse nell’organico dell’autonomia. Si intende che queste scelte siano il frutto di una concorrenza collegiale, benché al dirigente scolastico spetti definire gli indirizzi. Così, d’impatto, si ha come l’impressione che nella sostanza i poteri dirigenziali siano contemperati da quella che si potrebbe definire potestà delle istituzioni scolastiche. In sintesi, in certi ambiti della legge nessuna diminutio dei poteri della collegialità.

Nuovo assetto del Comitato per la valutazione dei docenti, comma 129 della legge 107

Rispetto al collegio dei docenti e al consiglio di istituto, nel comitato per la valutazione si assiste invece ad un nuovo assetto nella costituzione formale dell’organo che si vede anche attribuito un ruolo nella definizione dei criteri, ai fini della valorizzazione del merito; il comitato li individua esaurendo lì la sua funzione di garante.

L’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, novellato dal comma 129 della legge 107, vede l’entrata nel comitato di nuove figure provenienti non esclusivamente dal collegio dei docenti ma da altre componenti della comunità scolastica. L’organo, oltre ai due membri individuati nel collegio dei docenti, si arricchisce di un membro del consiglio di istituto, di due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; infine da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Come già anticipato, ai membri del comitato spetta adesso l’onere di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di determinate indicazioni fornite nello stesso art.11. Si tratta però di un ambito d’azione ridotto poiché l’organo è coinvolto solo nella fase decisoria della definizione dei criteri, attribuendo il legislatore al solo dirigente scolastico, la primazia di assegnare annualmente al personale docente un bonus per la valorizzazione del merito (comma 127).

Nella nuova regia del comitato, ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova, per il personale docente ed educativo, l’organo collegiale è chiamato ad esprimere il proprio parere con una componente ridotta ossia senza genitori e studenti, ma con la presenza del dirigente scolastico, che lo presiede e con la rappresentanza dei docenti e l’integrazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor; la valutazione è di competenza del dirigente scolastico, ma lo stesso è tenuto a sentire il comitato.

Al contrario il comitato opera con la presenza di tutte le componenti per la valutazione del servizio di cui all’art.448 del D.Lgs. 297 del 1994, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del decreto di cui sopra.