martedì 8 novembre 2022

Le statue di San Casciano dei Bagni: scoperti 24 bronzi riemersi dall'acqua come a Riace. 08 nov 2022


Le statue di San Casciano dei Bagni: scoperti 24 bronzi riemersi dall'acqua come a Riace.  08 nov 2022 

   

 

 Divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in Toscana un deposito votivo mai visto: insieme alle statue trovate anche migliaia di monete ed ex voto       

    

Si tratta della “scoperta più importante dai Bronzi di Riace e certamente uno dei ritrovamenti di bronzi più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico”. Sono le parole del direttore musei del MiC Massimo Osanna a commento dell’incredibile ritrovamento a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena  Bronzi di riace, 50 anni fa il ritrovanento     

        

Le statue sono riemerse dagli scavi nel comune toscano, integre, in perfetto stato di conservazione. Cinque sono quasi alte un metro. Tra le più sorprendenti quella di un giovane efebo, una statua di Igea, dea della salute, con un serpente arrotolato sul braccio. E poi Apollo, altre divinità, matrone, fanciulli, imperatori     

           

“Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo”, ha detto all’Ansa l’archeologo Jacopo Tabolli, giovane docente dell’Università per Stranieri di Siena, che dal 2019 guida il progetto     

    

Secondo Tabolli si tratta indubbiamente di un tesoro “assolutamente unico”, accompagnato da una incredibile quantità di iscrizioni in etrusco e in latino. E ancora: migliaia di monete e una serie di altrettanto interessanti offerte vegetali  Aosta, ritrovamento archeologico di "pregio"     

    

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha già visitato il laboratorio di restauro è entusiasta. “Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l’Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana”     

       

Le opere in bronzo sono state realizzate con tutta probabilità da artigiani locali, secondo gli studiosi si possono datare tra il II secolo avanti Cristo e il I dopo. Facevano parte di un santuario, con piscine ribollenti, terrazze digradanti, fontane, altari.    

    

“Un santuario che esisteva almeno dal III secolo a.C. e rimase attivo fino al V d.C., quando in epoca cristiana venne chiuso ma non distrutto, le vasche sigillate con pesanti colonne di pietra, le divinità affidate con rispetto all’acqua”, racconta ancora Tabolli.

Credit     Sky Tg24

     

 

  

 

 

 

      


lunedì 1 giugno 2020

Abolito per i medici l'esame di stato per esercizio della professione, ottima scelta! Viceversa per i loro colleghi Biologi, Psicologi e Farmacisti no! Qualcosa non torna!



I laureati in Medicina in possesso giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da "ritenersi abilitati alla professione". È quanto precisa il Ministero dell’Università in una circolare con i chiarimenti e il percorso di attuazione della norma inserita nel decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 che ha abolito l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica.

Inoltre per coloro  che ancora non si sono laureati, a breve sarà emanato un decreto che permetterà alle Università di  procedere direttamente, con proprio decreto rettorale, alla  modifica del Regolamento didattico di Ateneo (disciplinante gli ordinamenti dei singoli Corsi di Studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia) che, in termini di valore abilitante del titolo accademico rilasciato, produrrà i sui effetti immediatamente, quindi per tutti i titoli rilasciati da quel momento in poi.

Nella circolare poi si fa anche riferimento allo svolgimento per l’anno 2020 delle sessioni di tirocinio pratico-valutativo. La norma precisa che "alla luce delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza in atto, si comunica che la data di avvio della prima sessione del tirocinio pratico-valutativo prescritto è fissata al 22 giugno 2020, ciò anche al fine di consentire a tutti i laureati della sessione straordinaria di esame finale a.a. 2018/2019 (prorogata fino al 15 giugno 2020 dall’art. 101, c. 1, del D.L. n. 18/2020), di prendervi parte".

Alla luce di tali legittimi provvedimenti ci si chiede come mai per le Professioni di Psicologo, Biologo e Farmacista non si attuino gli stessi criteri visto il reale coinvolgimento delle categorie nella pandemia Covid-19. Queste le  rivendicazioni della categoria. 

http://akademikoi.blogspot.com/2020/06/psicologia-vs-burocrazia.html?m=1

Psicologia Vs burocrazia!

Salve,

Siamo i laureati in psicologia, farmacia e biologia. Vi scriviamo in quanto non ci sentiamo minimamente tutelati dalle Istituzioni che dovrebbero rappresentarci prime tra tutte il Ministero dell’Università e della Ricerca e cercheremo di raccontarvi la nostra vicenda nella maniera più sintetica possibile. 
Essendo laureati, per poter accedere nel mondo del lavoro necessitiamo dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione al nostro Ordine professionale. Per ottenere l’abilitazione è necessario il superamento di un esame di Stato che si tiene due volte l’anno (prima sessione a Giugno e la seconda nel mese di Novembre). Tale esame si compone di molteplici prove, ed ha una durata di diversi mesi per il suo completamento, in quanto per accedere alla prova successiva è necessario il superamento di quella precedente. In questi mesi di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19, sono state prese diverse decisioni in merito allo svolgimento dei nostri Esami di abilitazione, senza tuttavia considerare minimamente la nostra opinione in merito. Ma andiamo per ordine:
Il 25 Marzo il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), massima espressione della rappresentanza studentesca universitaria e organo politico e ministeriale, redige un documento nel quale si richiede al Ministero dell’Università della Ricerca di legiferare in merito agli esami di abilitazione alla professione. Tale documento riporta la volontà e la necessità di una reale semplificazione di tali esami in quanto a meno di 2 mesi dal loro inizio non sono state date disposizioni in merito agli stessi da parte del Ministero. 
L’8 Aprile viene approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “DL Scuola” (n. 22/2020). In quest’ultimo si fa riferimento per la prima volta dopo più di un mese dall’inizio dell’emergenza sanitaria ai nostri esami di abilitazione. Nello specifico all’articolo 6, si fa riferimento alla possibilità da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca di individuare delle modalità di svolgimento alternative da quello ordinarie, comprese modalità a distanza.
Il 24 Aprile viene approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM n. 38/2020. Con quest’ultimo il Ministro Manfredi fa differire i termini della prima sessione degli esami di Stato, dal 16 di Giugno al 16 di Luglio.
Il 29 Aprile viene approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM n. 57/2020. In quest’ultimo il Ministro Manfredi, in deroga alle disposizioni normative vigenti, trasforma l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle nostre professioni, per la prima sessione dell’anno 2020, in un’unica prova orale svolta con modalità a distanza omnicomprensiva di tutte le materie previste nell’esame di stato canonico. Nel prendere tale decisione consulta gli Ordini professionali per chiedere un parere in merito a tale decisione che danno il loro nullaosta come riportato nella sezione iniziale dello stesso DM. Gli Ordini danno tale parere senza considerare le richieste che avevamo provato a portare loro, sottolineando la situazione critica che stavamo vivendo e richiedendo informazioni in merito, ma anche questa volta veniamo ignorati per oltre 2 mesi. Allo stesso modo le rappresentanze studentesche, nella figura dell’organo ministeriale CNSU, che avevano provato a comunicare con il Ministro vengono ignorate e non vengono consultate in merito a tale scelta. 
Nei mesi sopracitati noi laureati ci siamo mobilitati facendo gruppo e tentando di ottenere informazioni in merito ai nostri esami di Stato dalle diverse istituzioni, ministeriali, ordinistiche e universitarie. Nessuno ci ha considerato rimpallando la questione da un organo all’altro. Ci siamo dunque radunati sotto un’unica egida chiedendo che il nostro esame di Stato venisse tramutato nel riconoscimento del tirocinio professionalizzante, così come era stato fatto per i medici tramite il DL Cura Italia nel mese di Marzo, essendo professioni sanitarie e in quanto sappiamo bene che l’abolizione degli esami di abilitazione risulterebbe anticostituzionale (Art. 33 comma 5). 
Attraverso diversi canali siamo riusciti ad interfacciarci con alcuni esponenti politici, sia della maggioranza che dell’opposizione, e che sembravano avere a cuore i nostri interessi. Viene quindi proposto un emendamento in Commissione 7a Senato (Istruzione, beni culturali) all’interno del Disegno di Legge con dicitura A.S. 1774. Tale DDL fa riferimento al DL Scuola discusso in questi giorni al Senato e che deve essere revisionato e pubblicato entro il 7 Giugno da Senato e Camera. L’emendamento è il “6.7 testo 2” e richiede che l’abilitazione alle nostre professioni avvenga per mezzo della valutazione dei nostri tirocini professionalizzanti. A meno di due giorni dalla sua discussione in aula al Senato (26 Maggio) tale emendamento viene ritirato dai senatori che lo avevano proposto (Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione) in quanto a detta loro sarebbe stato bocciato dalla maggioranza. Per tale motivo viene trasformato in Ordine del Giorno che deve essere discusso in aula. Chiediamo quindi spiegazioni ai senatori in merito alle motivazioni che la maggioranza avrebbe portato nella discussione sulla bocciatura dell’emendamento stesso, ma questi ci dicono di rivolgerci agli esponenti della maggioranza o peggio ancora ci ignorano. Nel mentre l’ordine del giorno non viene neanche più discusso in aula in quanto si trova un accordo sul DL tramite un maxi-emendamento che ci esclude totalmente dato che la discussione di più di 2 giornate di plenaria in Senato verte sul tema esami di maturità e concorsi pubblici sull’insegnamento.  
Nelle date del 21/22/23 Maggio viene nuovamente convocato il CNSU. Quest’ultimo redige un documento nel quale chiede al Ministero dell’Università e della Ricerca di analizzare e valutare immediatamente la possibilità, in base alle varie specificità, di effettuare una revisione della procedura di abilitazione per i corsi di laurea che prevedono già un percorso con un tirocinio abilitante che ne attesta le competenze, contemplando la possibilità di abolire l’esame di stato, anche per le altre Classi di laurea che non hanno ancora un percorso formativo abilitante relative a discipline ordinistiche. Ad oltre una settimana dopo il Ministro Manfredi non si è ancora espresso in merito.
Le università nel mentre pubblicano bandi nel quale viene specificato che nel caso le connessioni internet saltassero durante il colloquio d’esame, starà alle commissioni esaminatrici la volontà di un eventuale bocciatura. Oltre al fatto di esplicitare che la tassa di iscrizione non verrà rimborsata in tale eventualità. Abbiamo più e più volte cercato un dialogo per dimostrare che le barriere tecnologiche purtroppo esistono e che spesso creano disuguaglianze nel nostro Paese, ma anche in questo caso siamo stati ignorati. Siamo arrivati a un punto di sopportazione nel quale non abbiamo paura a intraprendere ricorsi legali qualora queste dovessero rimanere le disposizioni finali, sia nei confronti delle singole Università che nei confronti dei commissari esaminatori. Non è possibile che veniamo esaminati in una simile maniera, nella quale il potere decisionale in merito al nostro futuro sia completamente nelle mani delle commissioni esaminatrici. Un esame che normalmente si svolge in più di 3 mesi con prove intervallate da finestre temporali di più settimane adesso viene accorpato e svolto in un colloquio telematico di cui non conosciamo neppure le tempistiche. E’ impensabile che non vi saranno disuguaglianze tra i candidati che sosterranno l’esame nella prima settimana e coloro che invece si vedrà esaminati settimane dopo. Un colloquio telematico che viene a costare a noi candidati in alcune sedi universitarie oltre i 400€, in un momento di totale crisi economica. Per l’ennesima volta non vi è alcuna tutela nei nostri confronti. 
Ci sentiamo presi in giro dalla politica e non considerati da chi dovrebbe rappresentarci. Non siamo dei ragazzini, e non staremo in silenzio a farci trattare in questa maniera. E’ tempo che l’opinione pubblica dia voce anche a chi fino ad ora non l’ha avuta e vi chiediamo quindi di riportare questa notizia. 

venerdì 3 marzo 2017

DSA e digitale

Spesso durante una lezione con la LIM o la proiezione di slide PowerPoint i ragazzi copiano i contenuti o si attardano nello scrivere! Per venire loro incontro e educarli al digitale faccio usare lo smartphone con la App Office Lens. Questa ritaglia, migliora e rende leggibili le immagini di lavagne e documenti. Può anche convertire le immagini in file PDF, Word e PowerPoint modificabili e salvarli in OneNote o in OneDrive.

Office Lens è come uno scanner tascabile: come per magia, digitalizza le note sulle lavagne. Con Office Lens puoi avere sempre a portata di mano documenti o biglietti da vista importanti, annotare idee e scattare foto per riferimento futuro, raccogliere ricevute o foglietti volanti per non perderli. Provare per credere!

venerdì 24 febbraio 2017

LA SCUOLA MEDIA E LA COSTITUZIONE

E' il 31 dicembre 1962: da appena un mese è stata portata a termine dal quarto governo Fanfani la nazionalizzazione dell'energia elettrica, mentre ora, con la legge n.1859, si va a istituire la nuova Scuola media unificata. Qualcuno l'ha definita la più importante riforma scolastica del dopoguerra e, dopo sessant'anni, è una definizione che tutto sommato le sta ancora a pennello.

Va detto subito che essa trova i suoi presupposti in alcuni articoli inattuati della Costituzione: nello specifico si dà finalmente seguito all'articolo 34 (istruzione obbligatoria per almeno otto anni) per cui si viene a prescrivere che la fascia dell'obbligo venga elevata fino all'età di 14 anni e abbia carattere gratuito.

Nell'intenzione del legislatore viene auspicato che questo segmento di istruzione sia chiamato a svolgere non già una funzione di filtro selettivo, come avveniva nella vecchia scuola media, bensì abbia il compito di formare su un ampio ventaglio di materie i preadolescenti, favorendo così la scelta del percorso a loro adatto nel successivo ciclo di studi .

Recita la legge infatti all'art.1: “La scuola media concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. Infatti la nuova Scuola media riunifica in un unico ambito la molteplicità delle opzioni presenti dopo il ciclo primario che obbliga le famiglie a una scelta di vita sin troppo precoce.

Prima di allora, infatti, per la fascia di età compresa fra i 11 e 14 anni è prevista l'opzione tra una scuola media triennale, istituita dalla riforma Bottai nel 1940, cui si accede con un impegnativo esame di ammissione, e altre specializzazioni professionalizzanti, tutte di derivazione gentiliana. Il problema è però che mentre la prima opportunità consente il successivo proseguimento degli studi in tutti i settori dell'istruzione secondaria superiore, l'altra scelta non lo permette.

Si tratta, in questo secondo caso, e fondamentalmente stiamo parlando di ambiti riservati alle fasce sociali meno abbienti, di optare o per i corsi di avviamento professionale o per i percorsi di scuola post-elementare. Scelte che però vincolano l'eventuale proseguimento degli studi solamente alle scuole e agli istituti professionali; un'opzione quindi che, impedendo all'utenza di vivere la scuola come una reale opportunità di crescita sociale, si pone in contrasto con lo spirito egualitario teorizzato dell'articolo 3 della Costituzione, il quale afferma invece l'importanza di assicurare pari dignità e opportunità a tutti i cittadini (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale […] è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che […] impediscono il pieno sviluppo della persona umana”).

Ma non è tutto. La nuova legge abolisce anche l'esame di ammissione alla scuola media, mentre la Licenza media conseguita con il superamento dell'esame finale, consente la successiva iscrizione a tutti i tipi di istruzione superiore. Contestualmente viene posto fuori legge il lavoro minorile, anche sotto forma di apprendistato, per i minori di 14 anni: la legge 1859 si pone dunque a fondamento di quella scolarizzazione di massa che l'Italia perseguirà, con notevole successo, a partire dagli anni sessanta.

Sul piano politico in Parlamento si registra un'ampia convergenza di tutte le forze politiche sul disegno di legge voluto dall'allora ministro Luigi Gui. La vexata quaestio del latino ( i fautori: 'perché insegna a ragionare', i detrattori: 'perché è una lingua morta') vede la DC e il PSI inizialmente contrapposti: DC per il sì PSI, e in particolare Pietro Nenni, per il no. Il braccio di ferro si conclude con un compromesso: latino obbligatorio per tutti in seconda media e facoltativo in terza, per chi ha intenzione di iscriversi poi al liceo classico.

Un compromesso che in realtà scontenta tutti e che alla fine porterà nel 1977 (l.348) all'abolizione del latino dalla scuola media come materia obbligatoria.
Per concludere questa riflessione in occasione dei 50 anni dal varo della nuova scuola media (o scuola secondaria di I grado, come l'ha ridefinita il d. l.vo 59/2004, attuativo dell’art. 1 della l. 53/2003) vogliamo ricordare quanto attuale ancora sia ancora il dibattito sulle vere o presunte responsabilità di questo segmento scolastico in relazione ai deludenti livelli degli apprendimenti denunciati dagli studenti italiani nelle periodiche rilevazioni internazionali e nazionali (OCSE PISA, TIMSS, INVALSI).

Una polemica che viene da molto lontano se si ricorda che proprio all'indomani della riforma della legge 1859/62 gli insegnanti liceali insorgono dal momento che la scuola media viene meno alla sua originaria funzione di scuola secondaria inferiore che assolve una funzione preparatoria in relazione al grado scolastico superiore.

Proprio a seguito della riforma del 1962, essa svolgerà da quel momento in poi una funzione più a carattere formativo (orientato a offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni) che solo propedeutico in relazione ai successivi gradi scolastici, come espressamente ribadito nella premessa ai nuovi programmi del 1979 (dove si afferma che: [la scuola media] non è finalizzata all'accesso alla scuola secondaria di secondo grado pur costituendo il presupposto indispensabile per ogni ulteriore impegno scolastico) e dunque meno propensa ad appiattirsi su una funzione meramente 'ginnasiale' come di fatto accadeva nella vecchia scuola media della riforma Bottai del 1940. Credit Encyclopedia Treccani


venerdì 6 gennaio 2017

La chiamata diretta secondo la CGIL scuola dopo l'intesa del 29 dicembre


Premessa

L’intesa sottoscritta al MIUR il 29 dicembre 2016 è il punto di approdo di una serie di incontri politici richiesti unitariamente dalla FLC CGIL, Cisl scuola, Uil scuola e Snals, avviati con il precedente Capo di Gabinetto della Ministra Giannini e proseguiti poi con la nuova Ministra Fedeli e il nuovo Capo di Gabinetto dott.ssa Bono. Tale esito si collega anche all’accordo sul Pubblico Impiego sottoscritto dalle Confederazioni Sindacali con il precedente Governo il 30 novembre 2016 nel quale il Governo si è impegnato a ripristinare un nuovo equilibrio tra legge e contratto, a favore di quest’ultimo, nelle materie riguardanti il rapporto di lavoro. Si è trattato, in definitiva, del primo banco di prova sulla concreta applicazione di tale accordo, pur in assenza, ad oggi, di una modifica legislativa riguardante il testo unico sul pubblico impiego D.lgs 165/01 come modificato dal D.lgs 150/09 (cosiddetta legge Brunetta). L’esito è particolarmente importante e positivo dal momento che, con questa intesa, sono stati di fatto superati alcuni vincoli legislativi riguardanti la mobilità contenuti non solo nella legge 107/15 (quali l’obbligo alla mobilità solo su ambito territoriale oppure le modalità di assegnazione dei docenti titolari su ambito alle scuole), ma anche nella precedente legge 128/2013 (riguardo al blocco triennale per la mobilità interprovinciale per i neo assunti).

Nella trattativa che ora si avvia sul testo del CCNI saranno affrontati tutti i problemi specifici riguardanti la mobilità di tutto il personale della scuola, docenti, educatori e personale ATA, che l’intesa non ha trattato, occupandosi esclusivamente dei principali nodi politici che impedivano l’avvio del confronto sulla mobilità docenti.

I contenuti dell’Intesa

Per ciascun grado di scuola la mobilità avverrà in una unica fase, comprensiva prima della mobilità nell’ambito della provincia, poi tra province diverse. Si tratta di una grande semplificazione rispetto alle 8 diverse fasi dello scorso anno dovute ai vincoli imposti dalla legge 107/15 che hanno provocato i numerosi errori che ci sono stati. Questa semplificazione consentirà tra l’altro, come accadeva negli anni passati, di poter ottimizzare i posti che si andranno a liberare nella successiva mobilità verso altra provincia, oppure nella mobilità professionale, a beneficio della mobilità provinciale.

Tutti i docenti, senza distinzione alcuna tra neo immessi in ruolo (ivi compresi gli assunti 2016-2017) o già in ruolo ante legge 107/15, potranno partecipare sia alla mobilità provinciale che a quella interprovinciale, in deroga al blocco triennale.

Tutti i docenti, in un unico modulo di domanda, avranno a disposizione “15 righe”, ovvero potranno esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze. Sarà possibile esprimere liberamente, a seconda delle scelte e delle convenienze di ciascuno e in ciascun grado di scuola, sia preferenze di singole scuole (ma fino ad un numero massimo di 5), che di ambito o di provincia. Non ci saranno più le preferenze sintetiche quali il comune o il distretto scolastico e coloro che vorranno avere il massimo di opportunità a trasferirsi, magari perché attualmente titolari lontano della propria residenza, potranno indicare anche 15 ambiti o 15 province diverse (oppure un mix degli uni e delle altre). Chi, al contrario, non intende diventare titolare su ambito potrà indicare esclusivamente preferenze su scuola, fino ad un massimo di 5. Questa possibilità è data non solo ai docenti titolari su scuola ma anche a coloro che sono attualmente titolari su ambito, senza alcuna distinzione tra mobilità provinciale o interprovinciale. Di fatto è stato superato in toto quanto disposto nella seconda parte del comma 73 della legge 107/15.

I docenti che vengono individuati perdenti posto (con regole che saranno concordate successivamente nel testo del CCNI da definire nelle prossime settimane) avranno l’opportunità di partecipare alla mobilità volontaria come tutti e con le stesse regole.

Qualora non vengano soddisfatti su nessuna delle preferenze indicate, saranno trasferiti d’ufficio ma solo su scuola (con il criterio della viciniorietà) e non su un ambito, (come invece prevedeva lo stesso comma 73 della legge 107/15) e solo nella provincia di attuale titolarità.

Il 60% dei posti che residueranno dopo la mobilità provinciale (quindi dopo avere riassorbito anche l’eventuale esubero di ciascuna provincia) verranno destinati alle nuove immissioni in ruolo per il 2017-2018; il 30% sarà riservato ai trasferimenti da fuori provincia, il restante 10% alla mobilità professionale. Tale ripartizione, che avrà validità esclusivamente per il prossimo anno e verrà eventualmente rivista negli anni successivi, ha lo scopo di favorire da un lato le assunzioni in ruolo in ciascuna provincia, dall’altro anche la mobilità tra province che il tavolo ha unanimemente ritenuto per il prossimo anno prioritaria rispetto alla mobilità professionale (NB: si ricorda che negli anni passati ai trasferimenti da diversa provincia veniva riservata la “metà del 50% dei posti disponibili”, ovvero il 25% dei posti totali).

Verranno riviste anche le tabelle di valutazione dei punteggi (sia per docenti, educatori e Ata), relativamente alla sola mobilità volontaria, al fine di riconoscere “pari dignità” al servizio prestato nelle scuole statali, indipendentemente se con contratto a tempo indeterminato, determinato o in ruolo diverso.

Nell’intesa è stato infine previsto che le procedure per l’assegnazione dagli ambiti alle scuole (la cosiddetta “chiamata diretta” o “chiamata per competenze” della L. 107/15), saranno uguali su tutto il territorio nazionale per garantire trasparenza ed imparzialità e saranno definite in un accordo distinto, da sottoscrivere contestualmente a quello definitivo sulla mobilità. I requisiti che le scuole potranno indicare verranno stabiliti a livello nazionale in un elenco allegato all’accordo e dovranno essere deliberati dal collegio docenti di ogni singola scuola in coerenza con il PTOF o con la revisione dello stesso, in relazione ai posti assegnati a ciascuna scuola in organico. In assenza di delibera da parte del collegio docenti la scuola non potrà procedere a conferire alcun incarico e alla copertura dei posti rimasti vacanti dovrà provvedere l’USR sulla base del solo punteggio della mobilità.

Questi sono gli aspetti più rilevanti che l’Intesa ha preso in esame. Tutte le altre problematiche connesse al rinnovo del CCNI verranno affrontate nel prosieguo della trattativa che dovrà tra l’altro occuparsi, in coerenza con la revisione della tabella, del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato continuativamente sul posto di sostegno ai fini del computo dell’obbligo di permanenza quinquennale; della specificità della mobilità professionale straordinaria sui licei musicali; della revisione delle precedenze di legge, tenuto conto dell’eliminazione dei comuni come preferenza sintetica e della presenza di ambiti territoriali comprendenti più comuni e di quelli sub-comunali nelle grandi città.

L'apertura del tavolo negoziale è prevista presumibilmente per il 9/10 gennaio 2017.

martedì 11 ottobre 2016

AMERIGO VESPUCCI E LA SCOPERTA DELL'AMERICA!

AMERIGO VESPUCCI E LA SCOPERTA DELL'AMERICA!

Amerigo durante il suo secondo viaggio si rende conto, anche con le conoscenze del tempo, che tra l'Europa e l'Asia c'era qualcosa di molto grosso!
Osservava  attentamente il cielo, e la notte del 23 agosto del 1499, durante il suo secondo viaggio scrisse:

« In quanto alla longitudine dico che per conoscerla incontrai moltissima difficoltà che ebbi grandissimo studio in incontrare con sicurezza il cammino che intraprendemmo. Tanto vi studiai che alla fine non incontrai miglior cosa che vedere e osservare di notte la opposizione di un pianeta con un altro, e il movimento della luna con gli altri pianeti, perché la Luna è il più rapido tra i pianeti come anche fu comprovato dall'almanacco di Giovanni da Monteregio, che fu composto secondo il meridiano della città di Ferrata concordandolo con i calcoli del Re Alfonso: e dopo molte notti passate ad osservare, una notte tra le altre, quella del 23 agosto 1499, nella quale vi fu una congiunzione tra la Luna e Marte, la quale congiunzione secondo l'almanacco doveva prodursi a mezzanotte o mezz'ora prima, trovai che all'uscire la Luna dal nostro orizzonte, che fu un'ora e mezza dopo il tramonto del Sole, il pianeta era passato per la parte di oriente, dico, ovvero che la luna si trovava più a oriente di Marte, circa un grado e qualche minuto, e alla mezzanotte si trovava più all'oriente quindici gradi e mezzo, dimodoché fatta la proporzione, se le ventiquattrore mi valgono 360 gradi, che mi valgono 5 ore e mezza? Trovai che mi valevano 82 gradi e mezzo, e tanto distante mi trovavo dal meridiano della cibdade de Cadice, dimodoché assignando cada grado 16 e 2/3 leghe, mi trovavo 1374 leghe e 2/3 più ad occidente della cibdade de Cadice. »


« La ragione per la quale assegno ad ogni grado 16 leghe e 2/3 è perché secondo Tolomeo e Alfagrano, la Terra ha una circonferenza di 6.000 leghe, che ripetendosi in 360 gradi, corrisponde ad ogni grado a 16 leghe e 2/3 e questa proporzione la provai varie volte con il punto nave di altri piloti cosicché la incontrai vera e buona. »

In seguito a questi ragionamenti vari astronomi e cosmografi dell'epoca e delle epoche successive riconobbero che Vespucci aveva inventato come verificare una longitudine con il metodo della distanza lunare. Ad esempio nel 1950, l'astronomo del Vaticano, il professor Stein, disse: «Mi meraviglia che fino ad oggi nessuno abbia verificato le osservazioni fatte da Vespucci nella notte del 23 agosto 1499, dove calcolava la posizione relativa di Marte e della Luna in quell'epoca».

Da tutto ciò si evince che Vespucci sapeva benissimo dove si trovasse, ed era in grado più di ogni altro di fare il punto nave con precisione quasi assoluta.

E ad agosto li nella Patagonia è pieno inverno vicino al polo sud

Citazione|Navigammo fino ad incontrare che il Polo meridionale si elevava cinquantadue gradi sopra l'orizzonte, in termini che già non potevamo vedere la Orsa maggiore né la minore. Il 3 di aprile ci fu una tormenta così forte che ci fece ammainare le vele, il vento era di levante con onde grandissime e aria tempestosa. Così forte era la tempesta che tutta la ciurma stava in gran temore. Le notti erano molto lunghe, quella del 7 di aprile fu di quindici ore, perché il sole stava alla fine di Ariete e in questa regione era inverno. Nel bel mezzo della tempesta avvistammo il 7 di aprile una nuova terra, che percorremmo per circa venti leghe, incontrando delle coste selvagge, e non vedemmo in essa nessun porto, ne gente, credo perché il freddo era così intenso che nessuno della flotta poteva sopportarlo. Vedendoci in tale pericolo e tale tempesta, che appena si poteva vedere una nave dall'altra, tanto erano alte le onde, accordammo fare segnali per riunire la flotta e lasciare queste terre per rientrare verso il Portogallo.

martedì 4 ottobre 2016

I CONSENSI DI RENZI!

I CONSENSI DI RENZI!

Dopo il flop della 107, dei trasferimenti mal gestiti, il concorsone abborracciato  e l'avvio caotico dell'anno scolastico arriva il colpo di teatro degli organici!

Sempre più alla ricerca di consensi per il referendum, il governo spara le ultime cartucce! Rastrellare 25 mila cattedre da elargire contro il no a muro duro del MEF!

Le norme, con tanto di relazione illustrativa e relazione tecnica, sono all'esame di Palazzo Chigi. Una lista di priorità sui cui investire nella legge di stabilità sul fronte scuola. Una lista che però non ha avuto l'avallo del ministero dell'economia, Ragioneria generale dello stato.

Che su alcuni interventi la pensa in modo opposto. Tanto da aver presentato una sua controrelazione. Uno dei punti più caldi del confronto-scontro tra Economia e Istruzione è l'operazione di trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto: si tratta di dare stabilità a circa 25 mila cattedre, di cui 6-7 mila per il sostegno, che si costituiscono a ogni settembre per poi sparire a fine anno scolastico.

Cattedre che possono andare, fin quando sono in organico di fatto, solo a supplenze su cui sono vietate non solo le assunzioni ma anche i trasferimenti. Le supplenze in questione sono tra l'altro fino al termine di lezioni, di lunga durata e dunque incorrono in quel divieto stabilito dalla Corte di giustizia europea che ha dichiarato incostituzionale la copertura attraverso lavoro instabile di posti stabili. Abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Una lancia in più all'arco del ministro dell'istruzione, Stefania Giannini, che ha presentato alla presidenza del consiglio l'ipotesi di trasformare tutte le cattedre di fatto in diritto. Operazione che secondo le stime di viale Trastevere costa circa 200 milioni di euro, l'equivalente delle retribuzioni per i mesi di luglio e agosto che oggi non vengono pagate ai supplenti. Per l'Economia invece il costo è ben diverso, perché si tratterebbe di portare a bilancio una spesa fissa che ad oggi non lo è. Una spesa fissa e che ogni anno cresce, grazie alle ricostruzioni di carriera e agli scatti: tra i 700 e gli 800 milioni. Le posizioni insomma sono distanti e potranno trovare sintesi solo a Palazzo Chigi.

Diverse anche le ipotesi sull'utilizzo dei nuovi posti di diritto che si verrebbero a creare con l'ampliamento dell'organico. In questo caso però le fomulazioni sono tutte di viale Trastevere.

Una delle ipotesi prevede che le cattedre siano destinate per metà a mobilità e per metà a nuove assunzioni. Un'altra invece punta a creare una riserva per i trasferimenti dei nuovi assunti, così da dare risposta a quanti con le operazioni di mobilità straordinaria di quest'anno, complice anche gli errori dell'algoritmo, non hanno avuto la sede di diritto in prima assegnazione e neppure con le conciliazioni. Se dovesse andare in porto questa seconda fattispecie, si darebbe il via a un contro esodo per circa 5 mila docenti, dal Nord al Sud.

Di peso anche il finanziamento della delega per la riforma dell'istruzione 0-6 anni. È il decreto, previsto dalla legge 107/2015, che estende sul territorio l'offerta degli asili nido dall'attuale 17% al 33%. Un processo graduale, che per partire dovrebbe contare su una copertura iniziale di 150 milioni di euro. A cambiare subito è l'intero meccanismo di finanziamento, per evitare, come accaduto anche nel recente passato, che i fondi messi a bilancio dallo stato non arrivino ai comuni.

Si istituisce infatti un fondo nazionale che fa da collettore di tutti i rivoli di finanziamento, anche europei, che fanno capo a questa voce. In base alla programmazione di livello regionale, i fondi andranno direttamente ai comuni che potranno aumentare il numero di sezioni o creare nuove strutture. Cambia anche la struttura dell'offerta formativa, da canale di assistenza ai bambini a primo step del processo di istruzione, in continuità con la scuola dell'infanzia che va dai 3 fino ai 6 anni. Credit CGIL scuola

domenica 2 ottobre 2016

CHI SONO GLI OTTANTAMILA DOCENTI DI 2" FASCIA?

CHI SONO GLI OTTANTAMILA DOCENTI DI 2" FASCIA?


Il MIUR con la nota 18736 dell’11 luglio 2016 ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale 643 dell’11 luglio 2016 che ha definito le scadenze e le procedure per   l’aggiornamento - integrazione periodica delle graduatorie d'istituto di II fascia con l’inserimento di coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1° agosto 2016, la dichiarazione della specializzazione di sostegno, la regolamentazione della priorità in III fascia per gli abilitati, come previsto nel DM 326/15.

Pertanto, la 2" fascia sarà costituita da un quarto elenco aggiuntivo con gli abilitati entro il 1 agosto 2016 (il primo per gli abilitati entro il 1 febbraio 2015, il secondo per gli abilitati entro il 1 agosto 2015 e il terzo per gli abilitati entro il 1 febbraio 2016 sono stati già costituiti a Marzo 2016).

I titoli dichiarati sono stati valutati con le tabelle previste dal DM 353/14. Per lo strumento musicale si è utilizzata la tabella di valutazione di cui all’Allegato 3 al DM 235/2014.

I docenti che sono inclusi nell'elenco aggiuntivo di II fascia sono stati automaticamente cancellati, per il medesimo insegnamento, dalla graduatoria di III fascia (se già inclusi).

Il DD 643/16 chiarisce opportunamente che riguardo alla scuola secondaria di I e II grado, le classi di concorso esprimibili sono quelle di cui al DM 39/98.

Priorità nel conferimento delle supplenze da III fascia

Nei periodi che intercorrono tra una aggiornamento semestrale e l'altro della II fascia, chi consegue l'abilitazione avrà la priorità nel conferimento delle supplenze da III fascia.
Su istanze online è disponibile una specifica funzione, attiva per l'intero triennio. Nota CGIL scuola

I PERMESSI PER MOTIVI DI FAMIGLIA SONO FRUIBILI ANCHE AL PERSONALE NON DI RUOLO

I permessi per motivi di famiglia possono essere fruiti anche dal personale a tempo determinato?
di Paolo Pizzo

Paolo Pizzo – La risposta è positiva. L’art. 19 comma 1 del CCNL comparto Scuola prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

La risposta è positiva. L’art. 19 comma 1 del CCNL comparto Scuola prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

Il comma 7 prevede che al personale assunto a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permessi non retribuiti per le stesse motivazioni previste dall’art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).

Pertanto, la fruizione dei giorni avviene come per il personale assunto a temo indeterminato: i permessi non possono essere negati dal dirigente e il docente può anche autocertificarli. Inoltre la fruizione dei giorni può avvenire anche in modo continuativo.

In questo caso i giorni non lavorati o festivi non dovranno essere ricompresi nell’assenza. Ricordiamo però che qualora fruiti i 6 giorni per motivi personali o familiari non sono retribuiti, riducono le ferie e interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (i giorni di assenza non sono pertanto utili ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie ad Permanenti/Esaurimento/Istituto e del versamento dei contributi).

ORARIO RIDOTTO! SI RECUPERA?

Prime settimane di scuola ad orario ridotto: il docente è tenuto al recupero dell’orario non effettuato?
di Paolo Pizzo

Il docente che nelle prime settimane di scuola non effettua l'orario intero deve poi recuperare quelle ore nel corso dell'anno scolastico?

Il CCNL/2007, all'art. 28 comma 5, indica che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.”

Durante la prima (o le prime) settimana di lezione la scuola può funzionare ad un orario ridotto (es. 4 ore al giorno) rispetto al normale orario settimanale scolastico annuale. La scelta dell’orario “ridotto” può essere deciso dal Consiglio di Istituto.

Stante all’orario settimanale stabilito dall’art. 28 di cui sopra, i docenti sono comunque tenuti a svolgere l'attività di insegnamento ad orario “completo” fin dal primo giorno di scuola.

Il dirigente scolastico è quindi tenuto ad organizzare il servizio della prima settimana (o comunque per il tempo in cui vige l’orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto (es. 18 ore nella scuola secondaria).

Sono opportune alcune precisazioni.

Dal momento che non vi è possibilità di scambio tra attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento, ai fini dell’eventuale recupero delle ore non svolte il docente non potrà essere utilizzato in ciò che non rientri nell’”attività d’insegnamento”, per non parlare di attività che sono al di fuori delle competenze del docente come la risistemazione della biblioteca o altre attività simili.

Ciò vuol dire che il docente, per la parte di orario rimanente a quello già effettuato, è tenuto ad effettuare eventuali supplenze o “interventi didattici ed educativi integrativi” di cui all’art. 28 già citato, e in ultimo rimanere a disposizione per eventuali supplenze.

Inoltre ricordiamo a dirigenti scolastici e RSU che il CCNL/2007 parla di “orario settimanale” del docente, non mensile o annuale.

Pertanto un eventuale recupero delle ore non prestate può avvenire solo in quella determinata settimana, non potendo quindi essere rimandato ad una o più settimane successive.

Se dunque nella prima settimana ad orario ridotto il docente non può recuperare le ore non svolte, rispetto all’orario “normale” di insegnamento settimanale, tale recupero si deve comunque ritenere risolto.

Stessa cosa dicasi per eventuali settimane successive, se permane l’orario ridotto.

Salvo ovviamente che la contrattazione d’istituto non preveda diversamente.

sabato 1 ottobre 2016

ATTENTI ALLE RETI! NON FANNO CULTURA MA AMMINISTRATIVO!

ATTENTI ALLE RETI! NON FANNO CULTURA MA AMMINISTRATIVO!

Non partecipate alle attività non ci sarà retribuzione ma solo carichi di lavoro extra!

Con una nota del 7 giugno 2016 del Dipartimento dell’Istruzione del MIUR si sono impartite indicazioni per la costituzione delle reti di scuola secondo le previsioni della legge 107/15 art. 1 commi 70-72.

Entro giugno 2016 – sempre grande la tempestività del MIUR nel dettare tempi impossibili alle istituzioni scolastiche! – si sono costituire le Reti di Ambito (la nuova dimensione territoriale sub-regionale che sostituisce le province) e si è avviato  il processo di costruzione libera delle Reti di Scopo. Per le seconde, subordinate alle prime, viene richiamato il DPR 275/99 (Regolamento dell’Autonomia) – che detta regole stringenti sulla costituzione e sul funzionamento di una rete – e viene fornita una scheda tecnica, mentre per le Reti di Ambito il relativo modello di costituzione non fa riferimento al DPR 275/99 e attribuisce alla Rete il potere di rappresentare tutte le scuole dell’ambito nel rapporto con l’USR. Tutto dunque a rischio di produrre conflittualità e contenziosi, stante la dubbia applicazione che viene data alle norme.

Per non sbagliare il MIUR ha confezionato l’allegato e i modelli di costituzione delle Reti di Ambito e di Scopo. Le scuole devono adeguarsi. L‘approvazione di adesione della scuola tramite una delibera del Consiglio di istituto è una pura formalità. Tutte le decisioni saranno prese dalla conferenza dei dirigenti scolastici della Rete che eleggerà una scuola Capofila il cui dirigente scolastico sarà il Presidente per una durata triennale.

Lo scopo dichiarato è uno solo: decentrare a carico delle scuole una serie di adempimenti che, al momento del varo dell’autonomia scolastica, dovevano essere assolti da altri organi territoriali (CSA, centri amministrativi scolastici) e che in questi anni, pervicacemente, sono stati di volta in volta intestati alle istituzioni scolastiche.

Si porta così a compimento una deriva che porta le scuole da un’autonomia che doveva essere didattica, organizzativa, di sperimentazione ricerca e sviluppo ad un’autonomia (pseudo) amministrativa che però viene intestata alle scuole tramite le reti. È chiaro anche il disegno di creare figure sempre più specializzate ma sempre più separate dalla didattica e dal contesto scolastico.

Sicché, gli uffici e i dirigenti scolastici invece di dedicarsi all’organizzazione ottimale dei servizi per la didattica e la cultura, surrogheranno il lavoro che in altri contesti è delegato ad altri uffici. Stipendi, pensioni, convenzioni per gli acquisti, rapporti bancari e assicurativi, anticorruzione ecc. nelle altre articolazioni dello Stato non sono a carico dei singoli uffici ma dei centri territoriali e centrali. Per la scuola no. La scuola prende in carico ciò che Ambiti territoriali amministrativi scolastici (ATI), Uffici Scolastici regionali (USR) e MIUR non riescono o non vogliono più a fare (naturalmente per una precisa scelta politica e organizzativa). Perché per una certa cultura l’autonomia è questo: non reti per la didattica ma reti per l’amministrazione.

Una eterogenesi dei fini ci restituisce le scuole come centri di amministrazione e non di cultura.

Il tutto deve avvenire, poi, senza maggiori e nuovi oneri per la finanza pubblica, per cui le scuole in rete dovranno mettere a disposizione anche il personale e le risorse.

Tutta l’operazione viene, infine, accompagnata dalla considerazione che le Reti avranno così capacità di rappresentanza presso gli USR e presso gli Enti istituzionali. E anche qui si nasconde un inganno che la FLC CGIL da sempre denuncia: una vera rappresentanza istituzionale e territoriale deve nascere dal basso e deve avere in tutti i soggetti (dirigente, docenti, ATA, genitori, studenti) la propria rappresentanza, essendo quella del dirigente scolastico, come rappresentanza legale, molto incardinata nella sua veste di funzionario di stato e non di un’autonomia della Repubblica quale è la scuola.

Per la FLC CGIL non si chiude così la partita dell’autonomia, la si giocherà nelle scuole e in tutte le sedi opportune per denunciare e forzare i limiti burocratici delle scelte in atto e per portarle ad altri approdi, che siano rispettosi delle scuole e della loro specifica missione, che sono la cultura e la formazione delle giovani generazioni e non un’astratta funzionalità amministrativa.

Infine, resta la gravità del comportamento del MIUR che ancora una volta ignora il confronto con le parti sociali su partite cosi importanti che hanno ricadute sul rapporto di lavoro di dirigenti, docenti e ATA. Anche per questo motivo la nota ministeriale è da ritirare. Credit CGIL scuola

   

HERPES ZOSTER

Gli herpes sono una famiglia di virus che si propagano con gran facilità e che causano molte malattie, come il Vaiolo, la Varicella, l’Herpes genitale e quello orale, la Mononucleosi infettiva e l’Herpes Zoster, comunemente conosciuto come fuoco di Sant’Antonio; anzi, il virus del fuoco di Sant’Antonio è esattamente stesso della Varicella, il Varicella-zoster virus.

Quando da bambini o adolescenti si viene in contatto, per la prima volta nella vita, con questo virus, ci si ammala di Varicella e, immediatamente, il sistema immunitario si mobilita per distruggerlo. Questo, consapevole che la reazione dell’organismo non gli lascerà via di scampo, preferisce battere in ritirata; abbandona la pelle e si trasferisce nelle cellule nervose, dove, protetto dalle guaine che rivestono i nervi, al cui interno gli anticorpi non possono entrare, rimane per anni in una forma che i medici chiamano "latente ", in pratica vivo, ma incapace di moltiplicarsi, ospite del nostro corpo, ma come addormentato sino il giorno in cui, profittando di un temporaneo indebolimento delle difese immunitarie, si risveglia, spesso dopo decenni, e comincia a riprodursi, provocando non più la Varicella, ma l’Herpes Zoster.

Per questo motivo, chi non ha mai avuto la Varicella, non potrà mai avere il fuoco di Sant’Antonio, mentre tutti quelli che hanno avuto la Varicella corrono il rischio, prima o poi, di svilupparlo.
Lo Zoster insorge di frequente negli anziani ed in persone sottoposte a cure che danneggiano, anche se in modo passeggero, i nostri meccanismi di difesa contro le infezioni. Altre volte, invece, la malattia si manifesta in persone del tutto sane che per fatti banali, come strapazzi, freddo o scottature solari, si indeboliscono e diventano momentaneamente più suscettibili ad ammalare.

L’Herpes Zoster è molto comune. Si ritiene, infatti, che un individuo su dieci lo avrà nel corso della vita, più che altro dopo i 50 anni, ma, seppur di rado, si manifesta, anche nei giovani.

Sintomi e manifestazioni

Il primo segno dello Zoster è un formicolio, od un intorpidimento, in una ben circoscritta parte del corpo. Dopo alcuni giorni, in questa zona, che nel frattempo si è arrossata, compaiono grappoli di bollicine, che ricordano nell’aspetto quelle della Varicella e che si distribuiscono lungo il decorso del nervo o dei nervi in cui il virus era nascosto: più spesso sul torace, lungo le coste. Si viene, così, a formare una mezza cintura che ha dato il nome alla malattia. In greco antico, infatti, Zoster significa cintura, mentre gli inglesi chiamano la malattia "Shingles" che deriva dal latino "cingulum", appunto cintura.

Oltre l’eruzione può esserci malessere generale, febbre, brividi, mal di testa e di stomaco. Lo sfogo cutaneo non procura prurito, come nella Varicella, ma dolore o bruciore.

Lo Zoster è, in realtà, un’infezione che danneggia i neuroni sensitivi, vale a dire quelle cellule del sistema nervoso specializzate nella trasmissione al cervello di tutto ciò che la pelle e gli organi di senso sono in grado di avvertire: caldo, freddo, dolore, sensazioni tattili, pressione e tante altre ancora. I neuroni, lesionati dal virus, in questo caso, inviano al cervello spiacevoli sensazioni dolorose. Il dolore può essere intenso, continuo, penoso e alle volte così forte che la parte interessata, anche solo sfiorata lievemente, scatena violenti attacchi con contrazioni muscolari. Con il passare dei giorni, le bollicine sulla pelle si rompono e si formano delle croste.

Il virus si trasmette attraverso l’aria respirata e perciò per essere contagiati, è sufficiente soggiornare nella stessa stanza dove si trova il malato, anche se non si tocca direttamente. E’ bene, tuttavia, dire in modo chiaro che le persone contagiate dal malato, non avranno il fuoco di Sant’Antonio, ma la Varicella, se non l’hanno avuta in precedenza beninteso, poiché questa dà un’immunità permanente e non si può ammalare due volte nella vita di Varicella. Allo stesso modo, le persone malate di Varicella, possono trasmetterla ad altri, ma non possono trasmettere lo Zoster.

Il fuoco di Sant’Antonio alle volte interessa la testa e poiché ogni tipo di nervo può essere colpito, può interessare i nervi dell’occhio o quelli dell’udito. Nel primo caso, il malato oltre al dolore al volto, potrebbe avere disturbi visivi sino alla cecità temporanea, mentre se sono interessati i nervi dell’orecchio ci saranno disturbi dell’udito.

Abitualmente le difese immunitarie riescono, dopo 3-5 settimane, ad avere la meglio sulla malattia: il dolore si attenua e poi si spegne del tutto, le lesioni sulla pelle scompaiono e la maggior parte dei pazienti guarisce senza conseguenze.

Dopo la guarigione, l’individuo è, spesso, completamente immunizzato; in altre parole, protetto per sempre nei confronti di un possibile nuovo risveglio del virus.
Tuttavia questo non sempre avviene e per tale motivo ci sono persone che hanno avuto il fuoco di Sant’Antonio più di una volta nella loro vita.
Lo Zoster, se trattato precocemente, dura meno e dà disturbi più lievi.


Terapia
Le cure comprendono unguenti e lozioni locali, la protezione cutanea con garze sterili, gli antistaminici. Gli antibiotici per bocca sono utili solo se ci sono infezioni sovrapposte, e gli antidolorifici, dall’aspirina a quelli più potenti danno sollievo al malato.

Nei casi di dolore molto forte possono essere praticate infiltrazioni locali d’anestetici o impiegate creme e cerotti anestetici. Esistono farmaci antivirali (come Acyclovir e Valacylovir ed il Famcyclovir) che possono, quando assunti precocemente, accelerare la guarigione e aiutare a prevenire una temibile complicazione della malattia: la nevralgia post-erpetica.

Per fortuna, abbiamo oggi mezzi per curare il dolore. I narcotici sono molto potenti, ma possono anche avere conseguenze pericolose e perciò i medici preferiscono ordinare farmaci più moderni, ugualmente validi, e privi d’effetti nocivi. Creme contenenti Capsacina, sostanza ricavata dal peperoncino rosso, sono molto efficaci nel dar sollievo ai pazienti con nevralgia post-erpetica. Si è, inoltre, visto che alcuni farmaci, usati nella cura dell’epilessia, e perciò chiamati anticonvulsivanti, possono essere efficaci nella nevralgia post-erpetica, così come altri, usati per curare la depressione.
Molte persone, infine, hanno tratto giovamento da cure alternative come l’agopuntura o la stimolazione elettrica dei nervi.

I rischi in gravidanza
Le gestanti sono, spesso e giustamente, preoccupate di poter avere malattie infettive, che potrebbero essere trasmesse al feto durante la gravidanza o al momento del parto. Se la futura mamma non ha avuto, durante la sua infanzia o adolescenza, la Varicella, potrebbe contrarla quando è in stato interessante, venendo in contatto con un malato di Varicella o con persona affetta dal fuoco di Sant’Antonio. Se ciò avviene durante le prima 30 settimane di gestazione, ci possono essere rischi per il nascituro, poiché l’infezione potrebbe indurre imperfezioni. Si tratta, fortunatamente, di casi rari e tra gli studiosi non c’è accordo su quanto grande è il rischio per il bambino. Nelle settimane successive, invece, se l’intervallo di tempo tra l’inizio della Varicella nella donna incinta ed il momento del parto, è abbastanza lungo, la madre ha il tempo di produrre anticorpi contro la Varicella e trasferirli al nascituro che può, in questo modo, sconfiggere l’infezione.
Se la madre contrae la Varicella tra il 21° ed il 5° giorno prima del parto, il bambino potrebbe avere la Varicella già alla nascita o svilupparla pochi giorni dopo, ma sarà comunque protetto dagli anticorpi materni. Se, invece, la madre contrae la Varicella subito prima del parto, non potrà trasferire i suoi anticorpi al bambino, per il semplice fatto che non ha avuto il tempo di produrli, né il piccolo potrà difendersi con le sue forze, poiché il suo sistema immunitario è ancora immaturo. In tali casi, fortunatamente rari, la Varicella potrebbe essere fatale per il neonato, che può essere, tuttavia, curato con anticorpi ricavati dal sangue d’adulti che hanno avuto, di recente, la Varicella o lo Zoster.

domenica 25 settembre 2016

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI!

La legge n. 107/2015, com’è noto, ha reso  la formazione dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale ed ha previsto un Piano Nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto ministeriale. Le attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche devono essere realizzate in coerenza con il PTOF e il PdM, sulla base delle priorità indicate nel citato Piano.
In attesa della pubblicazione del Piano, il Miur ha pubblicato la nota n. 2915 del 15/09/2016, con la quale vengono anticipate alcune indicazioni per dare alle scuole la possibilità di iniziare a pianificare gli aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale scolastico.
Riportiamo un'utile scheda della UIL

mercoledì 21 settembre 2016

Ducati e Lamborghini per l'eccellenza italiana!

Ducati e Lamborghini lanciano il sistema duale alla tedesca per gli under20

Mille e cinquecento ore di formazione “on the job”, secondo il modello duale tedesco. E una borsa di studio-lavoro mensile di 600 euro netti per 23 mensilità. Quarantaquattro ragazzi, non iscritti a scuola e non occupati, in possesso di una qualifica professionale, sono “tornati sui banchi”, grazie al programma «Desi» (Dual education system Italy) messo in campo da Ducati e Lamborghini (e finanziato da Volkswagen con circa tre milioni).

L’attività di studio e lavoro
I giovani, che hanno in media 19 anni, grazie alla flessibilità dei percorsi per adulti, seguiranno un “patto formativo” che prevede un impegno a tempo pieno per due anni alternando periodi di scuola (frequenteranno il quarto e quinto anno negli istituti Aldini Valeriani e Belluzzi Fioravanti di Bologna) e periodi di training nei laboratori Ducati e Lamborghini, supervisionati da tutor aziendali. «Il Governo sta spingendo sul potenziamento dell'alternanza - ha sottolineato Elena Ugolini, ex sottosegretario, ora stretto consigliere del ministro Giannini -. Il progetto Desi potrebbe diventare la normalità per tante altre aziende italiane e Garanzia giovani potrebbe finanziare queste iniziative».

Alle selezioni «si sono presentati 202 candidati - ha detto Luigi Torlai, a capo delle risorse umane di Ducati -. Ci sono stati 4 screening su cv, attitudine, colloquio motivazionale e prova pratica. I 44 giovani selezionati si formeranno a scuola e sul campo, acquisendo una professionalità subito spendibile per il lavoro. Esattamente come avviene in Germania». Credit Sole 24 ore

martedì 20 settembre 2016

PRIVACY, LE NUOVE NORME

Scuola. Nuove norme accesso agli atti e in arrivo vademecum sulla privacy

Vi è voglia di trasparenza, si vorrebbero tutti in una casa di vetro, trasparente, purché in quella casa non ci sia l’interessato.

Una rivoluzione si è verificata nel delicato settore della Privacy ed istanza di accesso agli atti, con il Freedom Of Information Act, ovvero FOIA di cui al DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 atto che prevede una profonda eevisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

La norma in questione è l’articolo 6 del citato DLGS che riscrive l’articolo 5 e seguenti del decreto legislativo n. 33 del 2013 L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). – 1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.



L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e’ sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Insomma dalla lettura di questa norma pare essere superata la legge 241 del 1990? Non è detto, certo, il fatto che chi richiede gli atti ai sensi della 241 e se li vede respinti, in base a quello che emerge da una prima lettura di questa nuova norma, potrebbe, invece, il diretto interessato conseguirli ricorrendo proprio al FOIA, e dunque converrebbe richiedere gli atti non più ricorrendo ai sensi della vecchia e cara legge 2141/1990.

Salvo per determinati limiti che sono i seguenti: il diniego e’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilita’ finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, e’ altresì rifiutato se il diniego e’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, e’ escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso e’ subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Dei dubbi, consistenti, sussistono, e probabilmente verrà il tutto chiarito dalle linee guida che verranno prodotte a breve da parte dell’ANAC e Autorità per la protezione dei dati personali.

Così come a breve uscirà il nuovo vademecum del Garante della Privacy in materia di scuola, che conterrà diverse risposte in merito a più quesiti formulati da docenti, personale ATA, e genitori. Credit Orizzonte scuola

DIDATTICA CAPOVOLTA ESPERIENZA DA FARE!

Niente più lezioni frontali in classe e compiti a casa, ma a scuola si lavora con pc, tablet e smartphone per risolvere problemi e sperimentare quello che si è imparato, mentre a casa si seguono lezioni video o spiegazioni preparate dai docenti in versione podcast, testi condivisi tra più docenti. Un metodo innovativo, nato nel 2007 negli Stati Uniti, dove oggi 20mila scuole costruiscono e offrono agli studenti video didattici da vedere a casa quando vogliono, mentre il tempo in classe è dedicato alla discussione e all’apprendimento attivo. L’insegnante diventa un mentore, figura chiave che aiuta i ragazzi a rielaborare, coordinarsi, segue da vicino chi è in difficoltà e ha bisogno di un aiuto extra. O fa esercitare gli alunni più dotati su compiti complessi.

CASSAZIONE NO LICENZIAMENTO PUBBLICO DIPENDENTE! È illegittimo il licenziamento di un pubblico dipendente senza l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 18 della legge Giugni!

Licenziamento intimato a dipendente in malattia che non comunica domicilio. Cassazione: sì articolo 18 nella PA

Nuova importante Sentenza, in materia di licenziamenti, della Cassazione.

Con la Sentenza Num. 17965 del 13 settembre 2016 tratta il caso di un licenziamento intimato da una struttura Ospedaliera ad una sua dipendente “per  non avere provveduto, nel corso di un’assenza per malattia al rientro da un periodo di comando presso la ASL di Rieti, a comunicare il proprio domicilio presso il Comune di Torino”.

La Corte come prima cosa ricorda che il rapporto di lavoro in questione è da considerarsi di regime pubblico “Il rapporto di lavoro del personale è quindi assoggettato alla disciplina di cui al D.Igs n. 165 del 2001 e rientra nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico c.d. contrattualizzato ai sensi dell’art. 40 ss. del suddetto testounico, nel comparto di contrattazione del personale del Servizio sanitario nazionale.”

Poi precisa che “A tale qualificazione consegue l’operatività del principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 11868 del 2016, cui occorre dare continuità, e quindi l’inapplicabilità delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all ‘art. 18 della L. n. 300 del 1970, con la conseguenza che la tutela in caso di licenziamento illegittimo, pur intimato in data successiva all ‘entrata in vigore della richiamata L. n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 St.lav. nel testo antecedente la riforma.

Tale considerazione è decisiva ed assorbente al fine di ritenere la fondatezza del ricorso e disporre la cassazione della sentenza impugnata. Segue il rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà valutare le conseguenze dell’ illegittimità del licenziamento in applicazione della normativa di cui all ‘art. 18 della L. m. 300/1970 nella formulazione applicabile, e giudicare anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”. Credit Orizzonte Scuola

domenica 18 settembre 2016

Negli scheletri di Londra le tracce della peste del 1665

Negli scheletri di Londra le tracce dell'ultima peste

Da alcuni resti umani rinvenuti a Liverpool Street possono essere tratte importanti informazioni sull'epidemia che colpì la città nel 1665


Per la prima volta è stato identificato il ceppo batterico che causò la grande peste di Londra del 1665. Gli scienziati hanno ritrovato il DNA del batterio Yersinia pestis - l'agente patogeno che già nel Trecento aveva causato l'epidemia di Peste nera, decimando la popolazione europea - negli scheletri rinvenuti l'anno scorso durante i lavori per la costruzione della linea ferroviaria Crossrail.

Gli scavi in Liverpool Street attraversavano il Bedlam Burial Ground, un antico cimitero usato fra il 1569 e l'inizio del XVIII secolo. In tutto sono stati rinvenuti più di 3300 scheletri: tra questi, 42 cadaveri seppelliti in una fossa comune che secondo gli archeologi era stata destinata alle vittime della peste. Il DNA di Yersinia pestis è stato rinvenuto nei denti di cinque cadaveri: non ci sono più dubbi, quindi, che la loro morte sia stata causata dalla peste bubbonica. Quella del 1665 fu l'ultima epidemia di peste bubbonica che abbia colpito la Gran Bretagna, e uccise circa 100 mila londinesi, quasi un quarto degli abitanti della città, in circa
18 mesi. La scoperta potrebbe servire a chiarirne meglio alcuni aspetti ancora misteriosi, come la rapidità e l'aggressività del contagio.

"Oggi la peste non si comporta nello stesso modo", spiega Don Walker, osteologo al Museum of London Archeology (MOLA), che ha partecipato al campionamento dei reperti. "Si diffonde meno velocemente, ed è meno aggressiva. C'era forse stato un qualche tipo di mutazione?". Oppure all'epoca erano diverse la suscettibilità e la risposta immunitaria degli ospiti? Erano forse già debilitati da malattie più gravi, come la tubercolosi, e dalla malnutrizione?".

Il DNA è stato identificato da un team di scienziati del MOLA assieme a esperti dell'Istituto Max Planck, il celebre centro di ricerca tedesco. I ricercatori hanno analizzato i denti perché lo smalto agisce come una sorta di capsula del tempo, preservando l'informazione genetica di ogni batterio in circolo nel sangue dell'individuo all'epoca della morte. Il batterio stesso muore poco dopo l'ospite, per cui le tracce rimaste 351 anni dopo non presentano alcun pericolo ai giorni nostri.

Il prossimo obiettivo degli scienziati è il sequenziamento del DNA del batterio che causò l'epidemia del 1665, per confrontarlo con quello rinvenuto negli scheletri delle vittime della peste del Trecento, rinvenuti in un'altra fossa comune.

"Vogliamo scoprire se il focolaio dell'epidemia fosse locale o tutt'al più europeo - dovuto a una popolazione di roditori che faceva da serbatoio per il batterio - o se si è trattato di diverse ondate provenienti dall'Asia", spiega Walker. "Le prove attuali sostengono la prima ipotesi".

I ricercatori sperano anche di scoprire qualcosa delle cinque vittime della malattia. Tutto ciò che si sa per ora è che erano giovani: uno era un bambino tra i sei e gli undici anni, gli altri ne avevano comunque meno di 25. Solo di tre di loro è stato possibile determinare il sesso: due erano maschi, una femmina.

L'analisi degli isotopi stabili di stronzio e ossigeno nei denti permetterà agli scienziati di capire se erano originari di Londra o se si erano trasferiti da qualche altra zona. Gli isotopi di carbonio e azoto possono invece fornire indicazioni sulla loro alimentazione: quanta carne, quanta verdura e quanto pesce mangiavano. E il DNA del microbioma dei loro denti rivelerà quante particelle e inquinanti dell'aria assorbirono nel corso della loro vita.

La scoperta avviene proprio mentre Londra commemora i 350 anni dal Grande Incendio del settembre 1666, che distrusse gran parte della città ma che, secondo la credenza popolare, pose fine all'epidemia con le sue fiamme purificatrici. In realtà questa ipotesi è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi: "Al momento si pensa che l'epidemia stesse già rallentando quando c'è stato l'incendio", spiega Walker. "In quel periodo la peste uccideva soprattutto nei sobborghi della città, che non furono colpiti dall'incendio: forse quindi il fuoco ebbe un impatto minore di quanto si pensi".

Una cosa però è certa: dopo l'incendio, l'epidemia finì e non tornò mai più, tranne che nelle sue spettrali tracce di DNA. Credit National Geographic


Gli scienziati hanno rinvenuto il DNA del batterio Yersinia pestis nei resti trovati di un antico cimitero di Londra. Fotografia di Crossrail LTD